DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Art. 1
Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni
vigenti.
Art. 2
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni
sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici di cui all'articolo I e riguardanti anche
i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con
lattività svolta dalle predette lavoratrici.
Con la stessa procedura di cui al comma l. si provvede ad
adeguare ed; integrare la disciplina contenuta nel decreto
di cui al comma I, in conformità alle modifiche alle
linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione
europea.
Art. 3
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,
di cui allarticolo 3, primo comma, della legge 30
dicembre 1971 n.1204, includono anche tutti quelli che comportano
il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di lavoro che sono indicati nellallegato II.
Art. 4
Fermo restando quanto stabilito dallarticolo
3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n, 1204, come
integrato dallarticolo 3, e fermo restando quanto
stabilito dallarticolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro, nellambito ed agli effetti della valutazione
di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed
integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici di cui allarticolo 1, in particolare
i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui allallegato
1 nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti
di cui allarticolo 2, individuando le misure di prevenzione
e protezione da adottare.
Lobbligo di informazione stabilito dallarticolo
21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare
le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza
sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5
Qualora i risultati della valutazione
di cui allarticolo 4, comma 1, rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui allarticolo
1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
lesposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o lorario
di lavoro.
Ove la modifica delle condizioni o dellorario di lavoro
non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi,
il datore di lavoro applica quanto stabilito dallarticolo
3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta
allispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, anche ai fini di quanto stabilito dallarticolo
5, primo comma, lettera c) della legge n.1204 del 1971.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione
al di fuori dei casi di divieto sanciti dallarticolo
3, primo comma, della legge n.1204 del 1971, come integrato
dallarticolo 3.
Linosservanza della disposizione di cui al comma 1
è punita con la sanzione di cui allarticolo
31, primo comma, della legge n.1204 del 1971.
Art. 6
In materia di lavoro notturno, per le
lavoratrici di cui allarticolo 1 restano ferme le
vigente disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7
Le lavoratrici gestanti di cui allarticolo
1 hanno diritto a permessi retribuiti per leffettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante lorario di lavoro.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante
la data e lorario di effettuazione degli esami.
Art. 8
Con la procedura di cui allarticolo
2, comma1, possono essere modificati o integrati gli elenchi
di cui agli allegati 1 e 2 in conformità alle modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 9
Per quanto non diversamente previsto
dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971,
n.1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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