Decreto legge 29 marzo 1991, n.103
Convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166 Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Art. 8
Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche:
- L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico
previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma,
e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici
madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici,
salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di
migliore favore.
Tale trattamento economico viene corrisposto
direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.
|