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Normativa regionale

La tutela della lavoratrice madre e i congedi parentali

Decreto legge 29 marzo 1991, n.103
Convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166 Disposizioni urgenti in materia previdenziale

Art. 8

Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche:
  • L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
    Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.