Legge della Regione Puglia 5 settembre 1977, n.30
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità
Art. 1
La Regione Puglia promuove, in attuazione
della legge 29 luglio 1975, n. 405, l' istituzione di Consultori
Familiari al fine di assicurare servizi di natura socio
- psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità
e paternità responsabili e per l' infanzia.
I Consultori Familiari sono un servizio
di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso
dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi
sociali e sanitari.
I Consultori Familiari sono istituiti
e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e comunità montane
nonchè da istituzioni o enti pubblici e privati, secondo
quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975,
n. 405 e della presente legge.
Art. 2
I Consultori Familiari hanno come scopi:
- l' assistenza psicologica e sociale
per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili
e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in
ordine alla problematica minorile;
- la divulgazione delle informazioni
idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;
- la somministrazione dei mezzi necessari
per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia
e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel
rispetto delle convinzioni etiche e dell' integrità fisica
degli utenti;
- la tutela della salute della donna
e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni
per la prevenzione degli stati di morbosità perinatale
ed infantile;
- l' assistenza nella scuola e nelle
altre istituzioni sociali e culturali per collaborare all'armonico
sviluppo e alla educazione sessuale dei giovani;
- la divulgazione delle attività istituzionali
di cui alla presente legge mediante l' organizzazione di
corsi e conferenze nonchè lo svolgimento di indagini conoscitive
socio - ambientali.
Art. 3
Per la realizzazione delle finalità
di cui all' articolo precedente, i Consultori Familiari
assicurano, direttamente o avvalendosi di altre strutture
socio - sanitarie coordinate, una assistenza
sanitaria e sociale in ordine:
- all' educazione sanitaria, psichica
e sessuale, nonchè ad una adeguata informazione sulla procreazione
responsabile e sul controllo delle nascite;
- all' uso dei contraccettivi e all'
idoneità e innocuità dei mezzi all' uopo liberamente scelti
dall' utente nonchè alla loro prescrizione;
- alla consulenza di genetica medica
e di endocrinologia per la individuazione e la prevenzione
delle relative malattie nonchè alla effettuazione di visite
prematrimoniali;
- all' assistenza sociale e psicologica
alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della
gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale
scopo;
- alla promozione di corsi per la preparazione
psicoprofilattica al parto;
- alla tutela della salute della gestante
e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari
periodici, con particolare riguardo alla individuazione
e segnalazione delle gravidanze a rischio;
- alle indicazioni per la diagnosi della
sterilità, dell' infertilità e dei disturbi della sfera
sessuale;
- alle indicazioni per la diagnosi precoce
dei tumori della mammella e dell' apparato genitale femminile;
- alle indicazioni per iniziative di
medicina preventiva e di difesa della salute della persona
e della coppia nonchè dell' ambiente socio - lavorativo;
- all' assistenza sanitaria e sociale
alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche
ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione
funzionale e dell' integrazione sociale dei soggetti affetti
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- all' educazione sanitaria in ordine
allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei
primi anni di vita, all' igiene e alla dietetica della prima
infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;
- all' assistenza al singolo, alla
coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto
di famiglia di cui alla legge 19 Maggio 1975, n. 151, sia
in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro implicazioni
di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all' educazzione
e allo sviluppo armonico della personalità dei figli;
- all' assistenza e consulenza ai fini
della adozione e dell' affidamento dei minori;
- alla promozione di incontri, dibattiti,
indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro,
alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti
di servizi sociali esistenti nel territorio ove opera il
consultorio e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza
e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria
competenza.
Art. 4
La programmazione dei Consultori Familiari
è definita dal Consiglio regionale, nel quadro della programmazione
sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni
socio - economiche della popolazione da servire.
La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di Consultori per
assicurare il servizio, utilizzando proritariamente le strutture
ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare
riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della
disciolta Opera Nazionale per la Protezione della Maternità
e dell' Infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli
alle finalità della presente legge. Deve comunque essere
garantita la presenza di almeno un consultorio per ciascuna
unità locale per i servizi sociali e sanitari.
Il Piano socio - sanitario regionale
indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari
a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Al momento dell' entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul
territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per l'istituzione di
consultori pubblici.
Art. 5
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, autorizza la
istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o Enti pubblici e privati
che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro,
sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405
e alla presente legge.
Art. 6
Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori familiari si avvalgono:
- di una equipe stabile;
- di consulenti nelle diverse specializzazioni
mediche, psicologiche e sociologiche.
L'equipe stabile per l' intero orario di lavoro è costituita da due unità:
un medico e un assistente sociale, oppure uno psicologo o pedagogo e un assistente sanitario
visitatore o infermiere professionale.
Gli operatori del Consultorio devono essere in possesso dell' abilitazione, ove prescritta,
all'esercizio professionale.
Sia per l' equipe stabile che per le consulenze, i Consultori istituiti dai Comuni e loro
Consorzi e dalle Comunità Montane si avvalgono essenzialmente del personale e delle
strutture della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche
e ostetriche e delle altre strutture di base socio - sanitarie.
Gli esperti debbono partecipare all'attività di gruppo della equipe.
Gli operatori del Consultorio sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui
al successivo art. 15.
I Consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità
connesse con la propria attività a mezzo di apposite convenzioni.
Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli Enti locali.
Art. 7
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale,
nell'ambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l'obiettivo
di favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria locale.
Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il Consiglio regionale deve assicurare la presenza
di almeno un consultorio familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto della realtà territoriale e socio - ambientale.
Il piano di cui al 1° comma prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.
Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamentodei consultori
che hanno conseguito l' autorizzazione di cui al precedente art. 5. In caso di mancata o parziale utilizzazione di tale
percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e comunità
montane.
In sede di approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento il Consiglio regionale determina,
sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23- 12- 1975, n. 698, l' entità delle
assegnazioni da destinare, rispettivamente, all'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nonchè al finanziamento
delle altre attività trasferite a seguito della soppressione dell' ONMI.
I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono integrarsi nell' articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.
Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:
- condizione socio - economica;
- carenze di strutture sociali e sanitarie;
- tasso di natalità, morbosità, mortalità
perinatale e infantile;
- incidenza degli aborti;
- condizioni di viabilità e trasporti.
Art. 8
I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonchè gli enti pubblici e privati di cui al precedente
articolo 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre
all' Assessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:
- domanda diretta ad ottenere il finanziamento;
- programma relativo agli interventi
da attuare;
- piano finanziario delle spese da sostenere;
- relazione sulle attività svolte e
sui risultati conseguiti nell' anno precedente.
In sede di prima richiesta di finanziamento
dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui
alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l' atto istitutivo
del consultorio familiare e la pianta planimetrica dei locali
adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dell'
Ufficiale Sanitario territorialmente competente. Il Presidente
della Giunta regionale eroga, con proprio decreto, i contributi
deliberati dal Consiglio nell' approvazione del programma
e del relativo piano di finanziamento.
Art. 9
I Consultori, per gli esami di laboratorio
di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale
e clinica, devono avvalersi degli ospedali e dei presidi
specialistici degli enti di assistenza sanitaria, che sono
tenuti a prestare la loro collaborazione.
Per le prestazioni altamente specializzate
e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi
sanitari suddetti, i Consultori si avvalgono altresi' di
strutture specializzate che normalmente operano nella Regione
Puglia o in altra Regione.
Il personale medico è tenuto a prescrivere
i mezzi antifecondativi consigliati dall' Organizzazione
Mondiale della Sanità.
I Consultori devono tenere schede nominative
per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia
riportata tutta la attività svolta.
Tali schede sono coperte da segreto professionale
e ne possono essere rilasciate copie solo su richiesta dell'
assistito, previo accertamento della sua identità.
I componenti del Consiglio di gestione
e tutti gli operatori dei Consultori sono tenuti al segreto
per i dati, i fatti e le informazioni raccolti nell'esercizio
delle loro funzioni relative al Consultorio.
Art. 10
La Giunta regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda
socio - sanitaria ad uso di ogni Consultorio inserito nel
piano regionale.
Art. 11
Le prestazioni effettuate nell' ambito
del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per
tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino
anche temporaneamente sul territorio della Regione.
Gli oneri delle prescrizioni di prodotti
farmaceutici nonchè degli esami di laboratorio e di radiologia
e di ogni altra ricerca strumentale e clinica sono posti
a carico dell' ente o del servizio cui compete l' assistenza
sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti
sprovvisti di ogni altra forma di assistenza. La prescrizione
dei prodotti farmaceutici, compresi gli antifecondativi,
puo' essere effettuata direttamente dai medici dei Consultori
a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.
Art. 12
I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità
Montane assicurano ai propri Consultori una gestione che
preveda la partecipazione di:
- tre rappresentanti degli organi di
decentramento democratico o in mancanza del Consiglio comunale
o dell' Assemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunità
Montane;
- tre cittadini utenti nominati dal
Consiglio comunale o dalla Assemblea del Consorzio dei Comuni
e della Comunità Montana, con voto limitato a due nomi;
- tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative e nominati
dal Consiglio comunale o dall' Assemblea del Consorzio comunale
o della Comunità montana;
- due donne designate dalle organizzazioni
femminili a dimensione regionale piu' rappresentative operanti
nel territorio e nominate dal Consiglio comunale o dell'Assemblea del
Consorzio comunale o della Comunità Montana;
- tre rappresentanti degli organi collegiali
delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi
e nominati dal Consiglio comunale o dell'Assemblea del
Consorzio comunale e della Comunità Montana;
- un rappresentante degli operatori
del servizio consultoriale nominato dal Consiglio comunale
o dall' Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità
Montana su designazione dell' Assemblea degli operatori
medesimi.
Il regolamento del servizio consultoriale
detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente
dei Consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base
del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni
o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre
prevedere che un membro dell' equipe svolga le funzioni
di coordinatore tecnico del servizio.
Il Consiglio di gestione del Consultorio
ha il compito di stabilire le linee generali della attività
del Consultorio stesso nell' ambito della normativa statale
e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra il
Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque
interessati al servizio di assistenza alla famiglia. Il
regolamento deve prevedere l' obbligatorietà della verbalizzazione
delle sedute del Consiglio di gestione.
I componenti del Consiglio di gestione
sono personalmente responsabili del regolare funzionamento
del Consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano
la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla presente
legge. La gestione dei consultori familiari pubblici passerà
agli organi dei consorzi socio sanitari delle unità
locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.
Art. 13
All' apprestamento delle strutture necessarie
allo svolgimento delle attività del Consultorio provvede
l' ente istitutivo il quale, nel caso si tratti di Comuni
o loro consorzi o di Comunità Montane, è tenuto a convertire
i servizi già di competenza dell' ONMI e trasferiti ai
Comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla
presente legge.
Art. 14
La Giunta regionale esercita il controllo
e la vigilanza su tutti i Consultori Familiari previsti
dalla presente legge.
Gli enti istitutivi riferiscono annualmente
al Consiglio regionale sull' attività svolta dai Consultori.
La Giunta regionale, a partire dall' anno successivo all' entrata in vigore
della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare,una relazione sullo stato
di attuazione della stessa.
Art. 15
La Regione, nell' ambito dei piani annuali e triennali di formazione professionale
di propria competenza, di intesa con i Consultori familiari e, fino alla loro istituzione,
con i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, programma
e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale
del personale addetto ai Consultori familiari.
Per l' organizzazione dei corsi suddetti
la Regione si avvale dell' Università e degli Enti ospedalieri
regionali. I predetti corsi devono essere interdisciplinari,
sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione
ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire
le varie competenze e le possibili interdipendenze socio
- sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio professionale
dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio
di un attestato di merito.
Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento
dei Consultori familiari, i corsi in materia, effettuati
da istituti universitari o enti ospedalieri dall' entrata
in vigore della presente legge e fino all' approvazione
del primo piano regionale, verificata dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione Consiliare,
la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al
precedente comma, hanno la stessa validità dei corsi previsti
dal presente articolo. Le modalità di svolgimento dei corsi,
i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito
regolamento proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio
regionale.
La Giunta espleta la vigilanza sul funzionamento
dei corsi.
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