DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
Art. 1.
- Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può
avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
- Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
- per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro
di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato
dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore,
che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera
a);
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale" quello in relazione al quale risulti previsto
che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno,
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
- per "lavoro supplementare" quello corrispondente
alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma
2, ed entro il limite del tempo pieno.
- I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, i contratti collettivi
territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza
dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
collettivo nazionale applicato, possono consentire che il
rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare
le modalita' temporali di svolgimento della specifica prestazione
lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni
di carattere retributivo della stessa.
- Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei commi 2 e 3.
Art. 2
- Il contratto di lavoro a tempo parziale
e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti
di cui all'articolo 8, comma 1.
Il datore di lavoro e' tenuto a dare
comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio mediante
invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione
dello stesso.
Fatte salve eventuali piu' favorevoli
previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare
le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con
cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo
parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro
supplementare.
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa
e della collocazione temporale dell'orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Clausole difformi sono ammissibili solo
nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
Art. 3
Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche
- Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento
di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate
con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
- Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente
applichi, stabilisce:
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
in ragione di anno; ove la determinazione e' effettuata
in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale
e' comunque rispettato il limite stabilito dal contratto
collettivo nazionale;
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
nella singola giornata lavorativa;
- le causali obiettive in relazione alle quali si consente
di ichiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente
comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il
ricorso al lavoro supplementare e' ammesso nella misura
massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro
a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un
mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
- L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato.
L'eventuale rifiuto dello stesso non
costituisce infrazione disciplinare, ne' integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento.
- Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore
ordinarie, salva la facolta' per i contratti collettivi
di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto,
dovuta in relazione al lavoro supplementare.
In alternativa a quanto previsto in proposito
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi
di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza
della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie
in relazione alle giornate di attivita' lavorativa.
A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale
ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409,
si intendono riproporzionati in relazione alla durata della
prestazione lavorativa a tempo parziale.
- Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura
eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano
l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta.
I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per
assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta
del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario
di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare
svolto in via non meramente occasionale.
- Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro
della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi,
di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facolta' di prevedere clausole
elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le
modalita' a fronte delle quali il datore di lavoro puo'
variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
- L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa
a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso
di almeno dieci giorni.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresi'
in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura
fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
- La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso
del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
Nel patto
e' fatta espressa menzione della data di stipulazione, della
possibilita' di denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di
esercizio della stessa, nonche' di quanto previsto dal comma 11.
- Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il patto
di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione
di una delle seguenti documentate ragioni:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate
dal competente Servizio sanitario pubblico;
- necessita' di attendere ad altra attivita'
lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia in forma scritta, potra'
essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi
dalla data di stipulazione del patto e dovra' essere altresi'
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore
di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma
7 determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della
possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio
o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato
il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta'
di rinunciare al preavviso.
- Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto
di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del
diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare
in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
- A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno
la facolta' del datore di lavoro di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata
ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro e' fatta salva
la possibilita' di stipulare un nuovo patto scritto in materia
di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa
a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo.
- L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari
o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo
le modalita' di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente
quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato
a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato,
possono prevedere la facolta' di richiedere lo svolgimento
di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie
anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto
a termine consentite dalla legislazione vigente.
- I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita'
di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente
agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati
ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione
della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto
di lavoro.
Per i soggetti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento
valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
- Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione
di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi
in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro
a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, continuano a produrre
effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo
non superiore ad un anno.
Art. 4
- Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed
indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole
rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi
per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza
dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare
a tempo parziale.
- L'applicazione del principio di non discriminazione comporta
che:
- il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi
diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la
durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa
per maternita'; la durata del periodo di conservazione del
posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro,
malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate
dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali;
i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite
previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali,
ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo
di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
- il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato
in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa
in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa; l'importo della
retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di
lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo
1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori
a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare
a carattere variabile, sia effettuata in misura piu' che
proporzionale.
Art. 5
- Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto
a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Su accordo delle parti risultante da
atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell'unita' produttiva, convalidato
dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina
di cui al presente decreto legislativo.
- In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore
di lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto di precedenza
in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita'
presso unita' produttive site entro 100 km dall'unita' produttiva
interessata dalla pro-grammata assunzione, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle
con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione, dando
priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parita' di condizioni, il diritto di
precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto
valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terra' conto della maggiore
anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento
in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione
lavorativa.
- In caso di assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione
al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile
a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione
le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale
del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato,
il rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente
motivato.
I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi
con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma.
- I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma
1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato
articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto
dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori
e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento
degli organici esistenti calcolati con riferimento alla
media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
Art. 6
- In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge
o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento
della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno
cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento
all'unita' della frazione di orario superiore alla meta'
di quello pieno.
- Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale
si computano come unita' intere, quale che sia la durata
della loro prestazione lavorativa.
Art. 7
- Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del
settore agricolo, anche con riguardo alla possibilita' di
effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione
di una clausola elastica di collocazione della prestazione
lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.
Art. 8
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta
e' richiesta a fini di prova.
Qualora la scrittura risulti mancante,
e' ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo
2725 del codice civile.
In difetto di prova in ordine alla stipulazione
a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente
accertata.
Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
- L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto
scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo
parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede
a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo
3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari
del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante
lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i
casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare
per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3.
In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie
di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente
di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del
diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione
percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito
del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto
passaggio.
- La mancata comunicazione alla direzione provinciale del
lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di
lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo.
I corrispondenti importi sono versati
a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9
- La retribuzione minima oraria, da assumere quale base
per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle
giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori
a tempo pieno.
- Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori
a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza
di una prestazione lavorativa settimanale di durata non
inferiore al minimo di ventiquattro ore.
A tal fine sono cumulate le ore prestate
in diversi rapporti di lavoro.
In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale
per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall'INPS.
Il comma 2 dell'articolo 26 del citato
testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.".
- La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione tabellare e' determinata
su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore.
La retribuzione minima oraria da assumere
quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui
al presente comma e' stabilita con le modalita' di cui al
comma 1.
- Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa,
ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento
di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa
ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario
effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale.
Art. 10
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto
si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma
1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto
previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare,
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11
- Sono abrogati:
- l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863;
- la lettera a) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente
alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione
di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione
di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale",
nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
Art. 12
- Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo,
con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3,
comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza
di controllare le ricadute occupazionali delle misure di
incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale
esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
|