Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (G. U. Serie generale 25 marzo 1999, n. 70)
Regolamento recante disciplina del telelavoro
nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4,
comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191
Art. 1
- Allo scopo di razionalizzare lorganizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
limpiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di
forme di lavoro a distanza, così come previsto dallarticolo
4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalità organizzative disciplinate nel presente
decreto.
- Le singole amministrazioni adeguano
i propri ordinamenti ed adottano misure organizzative coerenti
con le disposizioni di cui al presente decreto.
- Restano salve le competenze legislative
delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste
dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 191 del 1998.
Art. 2
- Ai fini del presente decreto sintende:
- per "lavoro a distanza"
lattività di telelavoro svolta in conformità
alle disposizioni del presente decreto;
- per "telelavoro," la prestazione
eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo,
collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione
sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di
tecnologie dellinformazione e della comunicazione,
che consentano il collegamento con lamministrazione
cui la prestazione stessa inerisce;
- per "sede di lavoro", quella
dellufficio al quale il dipendente è assegnato;
Art. 3
- Nellambito degli obiettivi fissati
annualmente, lorgano di governo di ciascuna amministrazione,
sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici
dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
- Il ricorso a forme di telelavoro avviene
sulla base di un progetto in cui sono indicati: gli obiettivi,
le attività interessate, le tecnologie utilizzate
ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione
secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali
ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento,
i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri
di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative
ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti
e indiretti.
- Nellambito del progetto di cui
al comma precedente, le amministrazioni definiscono le modalità
per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti
amministrativi e procedure informatiche, con lobiettivo
di migliorare lorganizzazione del lavoro, leconomicità
e la qualità del servizio, considerando congiuntamente
norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
- Il progetto definisce la tipologia,
la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie
degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche
al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità
di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative,
tecnologiche e di processo.
- Il progetto è approvato dal
dirigente o dal responsabile dellufficio o servizio
nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro,
dintesa con il responsabile dei sistemi informativi,
ove presente. Quando siano interessate più strutture,
il progetto è predisposto dal responsabile dellufficio
dirigenziale generale o equiparato.
- Il progetto può prevedere che
il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della
propria attività in telelavoro.
- Le amministrazioni pubbliche, mediante
appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture
e risorse.
- Le forme di telelavoro di cui al presente
decreto possono essere programmate, organizzate e gestite
anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali
di uniformità, garanzia e trasparenza.
- Restano ferme le competenze affidate
allAutorità per linformatica nella pubblica
amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni.
Art. 4
- Lamministrazione assegna il
dipendente al telelavoro, sulla base di criteri previsti
dalla contrattazione collettiva che, fra l'altro , consentano
di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.
- La prestazione di telelavoro può
effettuarsi nel domicilio del dipendente, a condizione che
sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione
abbai preventivamente verificato la conformità alle
norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.
- Il dipendente addetto al telelavoro
può richiedere per iscritto all'amministrazione di
appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro
originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo
di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.
Art. 5
- La postazione di telelavoro è
il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature
e di programmi informatici, che consente lo svolgimento
di attività di telelavoro.
- La postazione di telelavoro deve essere
messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed
a spese dellamministrazione interessata, sulla quale
gravano altresì la manutenzione e la gestione di
sistemi di supporto per il lavoratore ed i relativi costi.
- I collegamenti telematici necessari
per leffettuazione della prestazione di telelavoro
debbono essere attivati a cura ed a spese dellamministrazione
interessata, sulla quale gravano altresì tutte le
spese di gestione e di manutenzione.
- Sulla base di una specifica analisi
dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli
di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro
ed il proprio sistema informativo.
- La postazione di telelavoro può
essere utilizzata esclusivamente per tutte le attività
inerenti al rapporto di lavoro.
- Nellambito del progetto di cui
allarticolo 3 del presente decreto, le amministrazioni
definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni
con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Art. 6
- L'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole
tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete
unitaria della pubblica amministrazione, alle esigenze di
adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed
alla tutela della sicurezza dei dati.
Art. 7
- Il progetto di cui all'articolo 3
determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione
di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni
da svolgere mediate ricorso al telelavoro.
- La verifica dell'adempimento della
prestazione è effettuata dal dirigente, a stregua
dei predetti parametri.
Art. 8
- La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche
modalità della prestazione la disciplina economica
e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso
un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati
nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela
della salute e della sicurezza del lavoro.
- La contrattazione collettiva definisce
le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente
addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in
materia di salute, sicurezza e manutenzione.
- In mancanza di specifiche norme dei
contratti collettivi, i criteri di adeguamento della predetta
disciplina costituiranno oggetto di partecipazione sindacale
ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dallarticolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e saranno
applicati dal dirigente dellunità interessata.
- Lassegnazione al telelavoro
non deve in ogni caso pregiudicare le aspettative di carriera
e di progressione economica del dipendente.
Art. 9
- Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari
e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione,
l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme
di telelavoro come regolate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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