Legge 16 giugno 1998,
n. 191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme
in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 4.
- Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro
a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito
delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature
informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari
e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare,
a parità di salario, la prestazione lavorativa in
luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione
delle modalità per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa.
- I dipendenti possono essere reintegrati,
a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
- Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità
organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente
articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento
della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni
di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano
i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative
volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
- Nella materia di cui al presente articolo
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprie leggi.
- La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalità della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere
in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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