Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'Articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 7.
Gestione delle risorse umane
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono
la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica
e di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche individuano
criteri certi di priorità nell'impiego flessibile
del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni
di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Le amministrazioni pubbliche curano
la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali.
- Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano
alle prestazioni effettivamente rese.
- Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 61.
Pari opportunità
- Le pubbliche amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
- riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'Articolo 36, comma 3, lettera e);
- adottano propri atti regolamentari
per assicurare pari dignità di uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
- garantiscono la partecipazione delle
proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
- Le pubbliche amministrazioni, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità
di cui all'Articolo 10, adottano tutte le misure per attuare
le direttive della Comunità europea in materia di
pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
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