ECRETO LEGISLATIVO
23 maggio 2000, n. 196
"Disciplina dellattività delle consigliere
e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia
di azioni positive, a norma dellarticolo 47, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n.144
- Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144,
ed in particolare larticolo 47, comma 1, che, al fine
di rafforzare gli strumenti volti a promuovere loccupazione
femminile, nonché a prevenire e contrastare le discriminazioni
di genere nei luoghi di lavoro, prescrive lEmanazione
di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il
regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri
di parità ed a migliorare lefficienza delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- Vista la deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo
2000;
- Visto il parere reso dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
- Visti i pareri resi dalle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
- Sulla proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della giustizia, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
- A livello nazionale, regionale e provinciale
sono nominati una consigliera o un consigliere di parità.
Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì
alla nomina di un supplente.
- Le consigliere ed i consiglieri di
parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni
di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza di opportunità e non discriminazione
per donne e uomini nel lavoro. Nellesercizio delle
funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri
di parità sono pubblici ufficiali ed hanno lobbligo
di segnalazione allautorità giudiziaria per
i reati di cui vengono a conoscenza.
Art. 2
- Le consigliere ed i consiglieri di
parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti,
sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità, su designazione degli organi a tal fine
individuati dalle regioni e dalle province, sentite le Commissioni
rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza
sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure
previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere
nazionale di parità, effettivo e supplente, sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
- Le consigliere e i consiglieri di
parità devono possedere requisiti di specifica competenza
ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile,
di normative sulla parità e pari opportunità
nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea
documentazione.
- Il relativo decreto di nomina, contenente
il curriculum della persona nominata, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
- In caso di mancata designazione dei
consiglieri di parità regionali e provinciali entro
i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato,
o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti
dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per le pari opportunità,
provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi,
nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parità
di requisiti professionali si procede alla designazione
e nomina di consigliere di parità. Si applica quanto
preVisto dal comma 3.
- Il mandato delle consigliere e dei
consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni
ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini delleventuale
rinnovo non si tiene conto dellespletamento di funzioni
di consigliere di parità ai sensi della normativa
previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge
osservandosi le modalità previste dal comma 3. Le
consigliere ed i consiglieri di parità continuano
a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede
di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente
ai criteri ed alla procedura preVisti dai commi 2, 3 e 4,
entro il 31 dicembre 2000.
Art. 3
- Le consigliere ed i consiglieri di
parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini
del rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,
svolgendo in particolare i seguenti compiti:
- rilevazione delle situazioni di squilibrio
di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali
e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge
10 aprile 1991, n. 125;
- promozione di progetti di azioni positive,
anche attraverso lindividuazione delle risorse comunitarie,
nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi
comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- sostegno delle politiche attive del
lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della
promozione e realizzazione di pari opportunità;
- promozione dellattuazione delle
politiche di pari opportunità da parte dei soggetti
pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- collaborazione con le direzioni provinciali
e regionali del lavoro al fine di individuare procedure
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa
in materia di parità, pari opportunità e garanzia
contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione
di appositi pacchetti formativi;
- diffusione della conoscenza e dello
scambio di buone prassi e attività di informazione
e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità
e sulle varie forme di discriminazioni;
- verifica dei risultati della realizzazione
dei progetti di azioni positive preVisti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125;
- collegamento e collaborazione con
gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi
di parità degli enti locali.
- Le consigliere ed i consiglieri di
parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi
e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente,
della Commissione centrale per limpiego ovvero del
diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in
parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 e delle commissioni regionali e provinciali
tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì
ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali
e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni
di parità del corrispondente livello territoriale,
ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono
funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale
è componente del Comitato nazionale e del Collegio
istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile
1991, n. 125.
- Le strutture regionali di assistenza
tecnica e monitoraggio di cui allarticolo 4, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di
parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione
di situazioni di squilibrio di genere; allelaborazione
dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale
di cui allarticolo 9 della legge 10 aprile 1991, n.
125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione
e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
di azioni positive.
- Su richiesta delle consigliere e dei
consiglieri di parità, le direzioni provinciali e
regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono
nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni,
delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto
di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno
le consigliere ed i consiglieri di parità regionali
e provinciali presentano un rapporto sullattività
svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione.
La consigliera o il consigliere di parità che non
abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia
provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dallufficio.
Art. 4
- Al fine di rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei consiglieri di parità, di
accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire
lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, è
istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere
di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parità.
- La rete nazionale si riunisce almeno
due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della
consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano
il vice presidente del Comitato nazionale di parità
di cui allarticolo 5 della legge 10 aprile 1991, n.
125, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari
opportunità.
- Per lespletamento dei propri
compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che
del Collegio istruttorio di cui allarticolo 7 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti
di particolare e comprovata qualificazione professionale
nel rispettivo campo di attività.
- Lentità delle risorse
necessarie al funzionamento della rete nazionale e allespletamento
dei relativi compiti, è determinata con il decreto
di cui allarticolo 9, comma 2.
- Entro il 31 marzo di ogni anno la
consigliera o il consigliere nazionale di parità
elabora, anche sulla base dei rapporti di cui allarticolo
3, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro per le pari opportunità sulla
propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale.
Si applica quanto preVisto nellultimo periodo del
comma 5 dellarticolo 3 in caso di mancata o ritardata
presentazione del rapporto.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, anche sulla base del rapporto di cui al comma 5,
nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale
di parità, presenta in Parlamento, almeno biennalmente,
dintesa con il Ministro per le pari opportunità,
una relazione contenente i risultati del monitoraggio sullapplicazione
della legislazione in materia di parità e pari opportunità
nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni
del presente decreto.
Art. 5
- Lufficio delle consigliere e
dei consiglieri di parità regionali e provinciali
è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso
le province. Lufficio della consigliera o del consigliere
nazionale di parità è ubicato presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Lufficio è
funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature
e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei loro
compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature
necessarie sono assegnati dagli enti presso cui lufficio
è ubicato, nellambito delle risorse trasferite
ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n.
469.
- Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
le pari opportunità, predispone con la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo
di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento
dellufficio delle consigliere e dei consiglieri di
parità, nonché gli indirizzi generali per
lespletamento dei compiti di cui allarticolo
3, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi
tre mesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in conformità ai contenuti della convenzione quadro,
provvede alla stipula di altrettante convenzioni con gli
enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere
ed i consiglieri di parità.
Art. 6
- Le consigliere ed i consiglieri di
parità, nazionale e regionali hanno diritto per lesercizio
delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti,
ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore
lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere
ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto
ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore
lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente
comma sono retribuiti.
- Le consigliere ed i consiglieri regionali
e provinciali di parità hanno altresì diritto,
ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi
non retribuiti per i quali verrà corrisposta unindennità.
La misura massima dei permessi e limporto dellindennità
sono stabiliti annualmente dal decreto di cui allarticolo
9, comma 2. Ai fini dellesercizio del diritto di assentarsi
dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma,
le consigliere ed i consiglieri di parità devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un
giorno prima.
- Lonere per le assenze dal lavoro
di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di
parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti
da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico
rispettivamente dellente regionale e provinciale.
A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di
cui allarticolo 9. Lente regionale o provinciale,
su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di
lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.
- Le consigliere ed i consiglieri regionali
e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi
professionisti, hanno diritto per lesercizio delle
loro funzioni ad unindennità rapportata al
numero complessivo delle ore di effettiva attività,
entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto
di cui allarticolo 9, comma 2.
- La consigliera o il consigliere nazionale
di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce
di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato
annualmente con il decreto di cui allarticolo 9, comma
2, nonché di unindennità fissata dallo
stesso decreto. In alternativa può richiedere il
collocamento in aspettativa non retribuita per la durata
del mandato, percependo in tal caso unindennità
complessiva, a carico del Fondo di cui allarticolo
9, determinata tenendo conto dellesigenza di ristoro
della retribuzione perduta e di compenso dellattività
svolta. Ove la funzione di consigliera o consigliere nazionale
di parità sia ricoperta da un lavoratore autonomo
o da un libero professionista, spetta al medesimo unindennità
nella misura complessiva annua determinata dal decreto di
cui allarticolo 9, comma 2.
Art. 7
-
All'articolo 2 della legge 10 aprile
1991, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 ottobre ed entro
il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici
e privati, i centri di formazione professionale accreditati,
le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso
totale o parziale di oneri finanziari connessi allattuazione
di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo
di cui allarticolo 6, comma 1, lettera c)".
- All'articolo 6, comma 1, della legge
10 aprile 1991, n. 125, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) formula entro il 31 maggio di
ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate
le tipologie di progetti di azioni positive che intende
promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie
ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale".
- Allarticolo 6, comma 1, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera g) è sostituita
dalla seguente:
"g) propone soluzioni alle controversie
collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione
di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni
pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione
di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e promozione professionale, delle condizioni
di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta
del collegio istruttorio, lentità del cofinanziamento
di una quota dei costi connessi alla loro attuazione".
- Allarticolo 7 della legge 10
aprile 1991, n. 125, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"Il Comitato e il Collegio istruttorio
deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione
e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti
possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato
può deliberare la stipula di convenzioni nonché
di avvalersi di collaborazioni esterne : a) per leffettuazione
di studi e ricerche; b) per attività funzionali allesercizio
dei compiti in materia di progetti di azioni positive preVisti
dallarticolo 6, comma 1, lettera d)".
- Ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera c), 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie,
i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali,
regionali e locali, sentiti gli organismi di rappresentanza
preVisti dallarticolo 47 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative
nellambito del comparto e dellarea di interesse,
sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della
rispettiva attività, il Comitato di cui allarticolo
5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e la consigliera o
il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato
per le pari opportunità eventualmente preVisto dal
contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di
parità territorialmente competente, predispongono
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro
ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani,
fra laltro, al fine di promuovere linserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei
quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dellarticolo
1, comma 2, lettera d, della citata legge n. 125 del 1991,
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle
attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste
un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale
scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni,
a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale
tra candidati di sesso diverso, leventuale scelta
del candidato di sesso maschile è accompagnata da
unesplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui
al presente articolo hanno durata triennale. In sede di
prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno
2001. In caso di mancato adempimento si applica larticolo
6, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
- In fase di prima attuazione, il programma
obiettivo di cui allarticolo 6, comma 1, lettera c),
della legge 10 aprile 1991, n.125, come sostituito dal comma
2, è formulato per lanno 2000 entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
- L'articolo 4 della legge 10 aprile
1991, n. 125 è sostituito dal seguente:
- Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre
1977 n. 903 e della presente legge, qualsiasi atto, patto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando
anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in
ragione del loro sesso.
- Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione
di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori delluno o dellaltro sesso e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dellattività
lavorativa.
- Nei concorsi pubblici e nelle forme
di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori
di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta devessere accompagnata dalle parole "delluno
o dellaltro sesso", fatta eccezione per i casi
in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale
per la natura del lavoro o della prestazione.
- Chi intende agire in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi
1e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, può promuovere
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410
del codice di procedura civile o, rispettivamente, dellarticolo
69bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche
tramite la consigliera o il consigliere di parità
provinciale o regionale territorialmente competente.
- Le consigliere o i consiglieri di
parità provinciali e regionali competenti per territorio,
ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e
10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale
in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti, su delega della persona che
vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi
dalla medesima.
- Quando il ricorrente fornisce elementi
di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione
di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del
sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sullinsussistenza
della discriminazione.
- Qualora le consigliere o i consiglieri
di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale,
il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza
di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o
indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano
individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici
o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere
l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono
chiedere all'autore della discriminazione di predisporre
un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro
un termine non superiore a 120 giorni, sentite, nel caso
di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza,
le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il
piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni,
la consigliera o il consigliere di parità promuove
il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in
copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con
decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
- Con riguardo alle discriminazioni
di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere
o i consiglieri di parità, qualora non ritengano
di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al
medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa,
possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione
di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
- Il giudice, nella sentenza che accerta
le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai
sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione
di definire un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza,
gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
nonché la consigliera o il consigliere di parità
regionale competente per territorio o il consigliere o la
consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i
criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione
ed attuazione del piano.
- Ferma restando l'azione di cui al
comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale
di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza
davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o
al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le
parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente
la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e
immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione
la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta
ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti
delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è
ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti
opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
- L'inottemperanza alla sentenza di
cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è
punita ai sensi dellarticolo 650 del codice penale
e comporta altresì la revoca dei benefici di cui
al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila
per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui allarticolo
9.
- Ogni accertamento di atti, patti
o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2,
posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero
che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato
immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,
la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel
caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la
direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la
discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni
previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi
4 e 7.
- Ferma restando l'azione ordinaria,
le disposizioni dellarticolo 15 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale
in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse
o su sua delega da unorganizzazione sindacale o dalla
consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di
parità.
- Qualora venga presentato un ricorso
in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dellarticolo.
- Della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato
dal comma 13, non trova applicazione larticolo 410
del codice di procedura civile.
Art. 9
- E istituito il Fondo nazionale
per le attività delle consigliere e dei consiglieri
di parità, alimentato dalle risorse di cui allarticolo
47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n.
144. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative
alle attività della consigliera o del consigliere
nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri
regionali e provinciali di parità, ai compensi degli
esperti eventualmente nominati ai sensi dellarticolo
4, comma 4, nonché le spese relative alle azioni
in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo
4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal
presente decreto. E altresì destinato a finanziare
le spese relative al pagamento di compensi per indennità,
rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere
ed ai consiglieri di parità, nonché quelle
per il funzionamento e le attività della rete di
cui allarticolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti
dalle convenzioni di cui allarticolo 5, comma 3, diversi
da quelli relativi al personale. Le regioni e le provincie
possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse
proprie.
- Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per le pari opportunità, sentita la Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite
tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
- una quota pari al 30% è riservata
all'Ufficio del Consigliere nazionale di parità ed
è destinata a finanziare, oltre alle spese relative
alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese
relative al funzionamento ed ai programmi di attività
della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità
di cui allarticolo 4;
- la restante quota del 70% è
destinata alle Regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla
base di una proposta di riparto elaborata dalla Commissione
interministeriale di cui al comma 4.
- La ripartizione delle risorse deve
comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi,
che tengono conto del numero dei consiglieri provinciali
e di indicatori che considerano i differenziali demografici
ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché
in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi
finanziari precedenti.
- Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita la Commissione interministeriale
per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La Commissione
è composta dalla Consigliera o dal Consigliere nazionale
di parità o da un delegato scelto allinterno
della rete di cui allarticolo 4, dal vicepresidente
del Comitato nazionale di cui allarticolo 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante della
Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale preposta allamministrazione del Fondo per
l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonché da tre rappresentanti
della Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede
alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse
del Fondo ad esse assegnata, nonché allapprovazione
dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo
4. Lattività della Commissione non comporta
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
- Per la gestione del Fondo di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che
disciplinano il Fondo per l'occupazione.
Art. 10
- Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, Emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per le pari opportunità, in base alle
indicazioni del Comitato di cui allarticolo 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalità
di presentazione delle richieste di cui allarticolo
2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure
di valutazione e di verifica e quelle di erogazione, secondo
quanto preVisto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di
onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.
La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza
dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente
già riscosse. In caso di attuazione parziale, la
decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la
cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati
dal decreto di cui al presente comma.
- In sede di prima applicazione del
presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3, comma
5, e 4, comma 5, sono presentati, rispettivamente, entro
il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002.
- Sono abrogati: gli articoli 2, commi
3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e larticolo
18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903.
- Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi desumibili dal presente decreto
con le modalità previste dai rispettivi statuti.
Fino allEmanazione delle leggi regionali, le disposizioni
del presente decreto trovano piena e immediata applicazione
nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano resta fermo larticolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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