Legge 25 febbraio
1992, n. 215
Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Art. 1.
- La presente legge è diretta
a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità
per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
- Le disposizioni di cui alla presente
legge sono, in particolare, dirette a:
- favorire la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- promuovere la formazione imprenditoriale
e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- agevolare l'accesso al credito per
le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- favorire la qualificazione imprenditoriale
e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- promuovere la presenza delle imprese
a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei
comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art.2.
- Possono accedere ai benefici previsti
dalla presente legge i seguenti soggetti:
- le società cooperative e le
società di persone, costituite in misura non inferiore
al 60 per cento da donne, le società di capitali
le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore
ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché
le imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura,
del commercio, del turismo e dei servizi;
- le imprese, o i loro consorzi, le
associazioni, gli enti, le società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato,
i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono
corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza
e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una
quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Art.3.
- È istituito il Fondo nazionale per
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato
Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in
lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione
di lire dieci miliardi annui.
Art.4.
- A valere sulle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo
2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente legge, possono
essere concessi:
- contributi in conto capitale fino
al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature
sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività
commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi,
nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione
di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica
od organizzativa;
- contributi fino al 30 per cento delle
spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati
all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa,
al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi
mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione
di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione,
nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
- Per i soggetti di cui al comma 1 che
sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.
112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88,
i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono
essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per
cento.
- A valere sulle disponibilità
di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare
pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività
ivi previste.
Art.5.
- I soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti
dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente,
di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
- Per la concessione dei crediti di
imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
relative modalità di attuazione.
Art. 6.
- I criteri e le modalità per
la presentazione delle domande e per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Le agevolazioni sono concesse con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri competenti per i settori cui
appartengono i soggetti beneficiari.
Art.7.
- Le agevolazioni di cui agli articoli
4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari,
per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti
per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine
le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni
possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti
beneficiari.
- Le agevolazioni di cui agli articoli
4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla
presente legge nonché con i benefici previsti
da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite
massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.
Art.8.
- Ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti
ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge
25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, finanziamenti
agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di
importo non superiore a trecento milioni e di durata non
superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al
50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore
cui appartiene l'impresa beneficiaria.
- Per i soggetti di cui al comma 1 che
sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato
al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati
con la citata decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88,
il tasso di interesse può essere ridotto fino al
40 per cento del tasso di riferimento.
- L'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato
ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo
2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e
le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo,
allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado
di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai
commi 1 e 2.
- Per gli interventi previsti dai commi
1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito
centrale il 10 per cento delle disponibilità del
Fondo di cui all'articolo 3.
Art.9.
- I finanziamenti previsti dall'articolo
8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza
dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo
7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui
all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La
garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge
n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della
citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata,
su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei
beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito
centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della
citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata
con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3
della medesima legge.
Art.10.
- Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato
per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro,
o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti
di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione,
della piccola industria, del commercio, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
- I membri del Comitato sono nominati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di
appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e restano in carica tre anni. Per
ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
- Il Comitato elegge nel proprio ambito
uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie
funzioni esso si avvale del personale e delle strutture
messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
- Il Comitato ha compiti di indirizzo
e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti
dalla presente legge; promuove altresì lo studio,
la ricerca e l'informazione imprenditorialità femminile.
- Per le finalità di cui al presente
articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti
con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato
di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati
tra persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria femminile.
- Per lo svolgimento delle attività
di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa
annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 3.
Art.11.
- Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della
presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale
al Parlamento.
Art.12.
- Le regioni, anche a statuto speciale,
nonché le province autonome di Trento e di
Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la
presente legge, in accordo con le associazioni di categoria,
programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate,
nonché la realizzazione di servizi di consulenza
e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa,
di supporto alle attività agevolate dalla presente
legge.
- Per la realizzazione di tali programmi,
le regioni possono stipulare apposite convenzioni con
enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche
di affidabilità e consolidata esperienza in materia
e che siano presenti sull'intero territorio regionale.
- Per la realizzazione dei programmi
di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere
contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non
superiore al 30 per cento della spesa prevista.
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