Legge 9 dicembre
1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro.
Art. 1
È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore
o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale. Ora trasposto nellart. 3, 1° co.,
del D. Legislativo 26 marzo 2001, n. 15.
La discriminazione di cui al comma precedente
è vietata anche se attuata:
-
attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
- in modo indiretto, attraverso meccanismi
di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale
l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
- Il divieto di cui ai commi precedenti
si applica anche alle iniziative in materia di orientamento,
formazione, perfezionamento, e aggiornamento professionale,
per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti. Ora trasposto
nellart. 3, 2° co., del D. Legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
- Eventuali deroghe alle disposizioni
che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro
particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva.
- Non costituisce discriminazione condizionare
all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in
attività della moda, dell'arte e dello spettacolo,
quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro
o della prestazione.
Art. 2
- La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del
lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali
o di pari valore.
- I sistemi di classificazione professionale
ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono
adottare criteri comuni per uomini e donne.
Art. 3
- È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne
per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e la progressione nella carriera.
- Abrogato dallart. 86 del D.
Legislativo n. 151/2001.
Art. 4
- Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per
aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare
di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi
limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione
al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima
della data di perfezionamento del diritto alla pensione
di vecchiaia.
- Per le lavoratrici che alla data di
entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività
lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto
alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione
al datore di lavoro di cui al comma precedente.
- La disposizione di cui al primo comma
si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti
previsti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore
della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore
di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data
in cui i predetti requisiti vengono maturati.
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti
si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni,
in deroga all'art. 11 della legge stessa.
Art. 5
Ora trasposto nellart. 53 del D. Legislativo n. 151/2001.
Art. 6
Abrogato dallart. 86 del D. Legislativo n. 151/2001.
Art. 7
Ora il congedo di paternità è trasposto nel
capo IV del D. Legislativo n. 151/2001. Vedi anche lart.
40 del citato decreto.
Art. 8
Abrogato dallart. 86 del D. Legislativo n. 151/2001.
Art. 9
- Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti,
in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il
lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi
i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia
e la maggiorazione delle pensioni per familiari a carico
debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio
convive.
- Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative che siano in contrasto con la norma di cui al
comma precedente.
Art. 10
Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «loro
moglie e figli» sono sostituite con le parole «loro
coniuge e figli».
Art. 11
- Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste
per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito
dell'assicurata o della pensionata deceduta posterior mente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
- La disposizione di cui al precedente
comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri
enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e
di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti
per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od
esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
Art. 12
Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese
alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore
al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti
ai fini di discriminazione politica, razziale, di lingua
o desso».
Art. 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto
di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle
cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15
-
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti
a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della
presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega
delle organizzazioni sindacali, il pretore, ora da intendersi
Tribunale (monocratica), ai sensi dellart. 244 del
D. Legislativo 19.02.1998, n. 51 (istituzione del giudice
unico di primo grado), del luogo ove è avvenuto il
comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro,
nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte
sommarie informazioni, se ritenga sussistere la violazione
di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato,
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
- L'efficacia esecutiva del decreto
non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del
comma seguente.
- Contro il decreto è ammessa
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione
davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413
e seguenti del codice di procedura civile.
- L'inottemperanza al decreto di cui
al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650
del Codice penale. Vedi lart. 4, 8° co, della
Legge 10/4/1991, n. 125.
Ove le violazioni di cui al primo comma
riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste
in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 16
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente
legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L 1
.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute
nell'art. 5 è punita con I ammenda da L. 20.000 a
L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno
di lavoro, con un minimo di L. 400.000.
Art. 19
- Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto
con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano
di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere
amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
- Sono altresì nulle le disposizioni
dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti
interni delle imprese e degli statuti professionali che
siano in contrasto con le norme contenute nella presente
legge.
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