COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
Parte prima Diritti e doveri dei cittadini
Titolo II Rapporti Etico-sociali
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Titolo III Rapporti Etico-sociali
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
(omiss)
Titolo VI Rapporti Politici
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
(omiss)
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
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