DIRETTIVA 97/80/CE DEL CONSIGLIO
Del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei
casi di discriminazione basata sul sesso.
ART. 1
Scopo
La presente direttiva
mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti
adottati dagli Stati membri in applicazione del principio
della parità di trattamento che sono diretti a consentire
a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti
del principio della parità di trattamento di ottenere
il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria,
dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.
ART. 2
Definizioni
- Ai fini della
presente direttiva, il principio della parità di
trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente
o indirettamente, alcuna discriminazione basta sul sesso.
- Ai fini del
principio della parità di trattamento di cui al paragrafo
1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono
una quota nettamente più elevata d'individui d'uno
dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi
siano adeguati e necessari e possano essere giustificati
da ragioni obiettive non basate sul sesso.
ART. 3
Campo di applicazione
- La presente
direttiva si applica:
- alle situazioni
contemplate dall'ART. 119 del trattato e dalle direttive
75/117/CEE, 76/207/CEE nonché, in caso di discriminazione
basata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;
- a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante
il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso
secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di
cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali
di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.
- Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la presente
direttiva non si applica ai procedimenti penali.
ART. 4
Onere della prova
- Gli Stati
membri, secondo i loro sistemi giudiziari,adottano i provvedimenti
necessari affinché spetti alla parte convenuta provare
l'insussistenza della violazione del principio della parità
di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza
nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi
ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro
organo competente, elementi di fatto in base ai quali si
possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta
o indiretta.
- La. presente
direttiva non osta a che gli Stati membri,impongano un regime
probatorio più favorevole alla parte attrice.
- Gli Stati
membri possono non applicare il paragrafo 1alle procedure
nelle quali l'istituzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale
o all'organo competente.
ART. 5
Informazione
Gli Stati membri
provvedono a che le misure adottate a norma della presente
direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore
siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi
mezzo idoneo.
ART. 6
Salvaguardia del livello di tutela
L'attuazione
delle disposizioni della presente direttiva non costituisce
in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare
una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori
nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non
pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre,
in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative,regolamentari
o amministrative diverse da quelle in vigore al momento
della notificazione della presente direttiva, purché
siano rispettate le prescrizioni minime in essa previste.
ART. 7
Attuazione
- Gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più
tardi il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
- Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente, direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
- Gli Stati membri
comunicano alla Commissione, al più tardi due anni
dopo l'attuazione della presente direttiva, tutte le informazioni
utili affinché la Commissione possa elaborare una
relazione sull'applicazione della presente direttiva, da
sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.
ART. 8
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
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