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Commissione Pari Opportunità

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Normativa sopranazionale

Le disposizioni comunitarie

DIRETTIVA 97/80/CE DEL CONSIGLIO
Del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

ART. 1

Scopo

La presente direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento che sono diretti a consentire a chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento di ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.

ART. 2

Definizioni

  • Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente o indirettamente, alcuna discriminazione basta sul sesso.
  • Ai fini del principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso.

ART. 3

Campo di applicazione

  • La presente direttiva si applica:
    • alle situazioni contemplate dall'ART. 119 del trattato e dalle direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE nonché, in caso di discriminazione basata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;
    • a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.
  • Salvo diversa disposizione degli Stati membri, la presente direttiva non si applica ai procedimenti penali.

ART. 4

Onere della prova

  • Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari,adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
  • La. presente direttiva non osta a che gli Stati membri,impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
  • Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1alle procedure nelle quali l'istituzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

ART. 5

Informazione

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo.

ART. 6

Salvaguardia del livello di tutela

L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative,regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni minime in essa previste.

ART. 7

Attuazione

  • Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
  • Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente, direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
  • Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, tutte le informazioni utili affinché la Commissione possa elaborare una relazione sull'applicazione della presente direttiva, da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.

ART. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.