Direttiva
dei Consiglio delle Comunità europee, del 10 febbraio
1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'applicazione del principio della parità
delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e
quelli di sesso femminile (75/117/Cee).
ART. 1
- Il principio della parità delle
retribuzioni tra i lavoratori di sesso mas
di sesso femminile, previsto dall'articolo 119
denominato in seguito "principio della
delle retribuzioni", implica, per uno
o per un lavoro al quale è attribuito un
l'eliminazione di qualsiasi discriminazione ba
in tutti gli elementi e le condizioni delle
- In particolare, qualora si utilizzi
un sistema di classificazione professionale per determinare
le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni
per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni
basate sul sesso.
ART. 2
Gli Stati membri introducono nei rispettivi
ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere
a tutti i lavoratori che si ritengano lesi dalla mancata
applicazione del principio della parità delle retribuzioni
di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente
dopo il ricorso ad altre istanze competenti.
ART. 3
Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni
tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
contrarie al principio della parità delle retribuzioni.
ART. 4
Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché le disposizioni contrarie al principio della
parità delle retribuzioni e contenute in contratti
collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali
di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o
possano essere modificate.
ART. 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino
una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata
a livello aziendale o ad un'azione giudiziaria volte a far
osservare il principio della parità delle retribuzioni.
ART. 6
Conformemente alle loro situazioni nazionali
ed ai loro sistemi giuridici, gli Stati membri adottano
le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio
della parità delle retribuzioni. Essi si rendono
garanti della disponibilità di efficaci strumenti
che consentano di provvedere all'osservanza di tale principio.
ART. 7
Gli Stati membri fanno in modo che le
misure adottate in applicazione della presente direttiva
e le disposizioni già vigenti in materia siano portate
a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate, quali,
ad esempio, l'informazione sui luoghi di lavoro.
ART. 8
- Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente
la Commissione.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
ART. 9
Entro due anni dalla scadenza del periodo
di un anno previsto dall'articolo 8, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere
una relazione, che sarà sottoposta il Consiglio,
sull'applicazione della presente direttiva.
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