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Commissione Pari Opportunità

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Normativa sopranazionale

Le disposizioni comunitarie

Direttiva dei Consiglio delle Comunità europee, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (75/117/Cee).

ART. 1

  • Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso mas di sesso femminile, previsto dall'articolo 119 denominato in seguito "principio della delle retribuzioni", implica, per uno o per un lavoro al quale è attribuito un l'eliminazione di qualsiasi discriminazione ba in tutti gli elementi e le condizioni delle
  • In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso.

ART. 2

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parità delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo il ricorso ad altre istanze competenti.

ART. 3

Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative contrarie al principio della parità delle retribuzioni.

ART. 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate.

ART. 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un'azione giudiziaria volte a far osservare il principio della parità delle retribuzioni.

ART. 6

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi giuridici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni. Essi si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che consentano di provvedere all'osservanza di tale principio.

ART. 7

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate, quali, ad esempio, l'informazione sui luoghi di lavoro.

ART. 8

  • Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
  • Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

ART. 9

Entro due anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto dall'articolo 8, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sottoposta il Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.