Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
Il testo della presente Convenzione è stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979.
Gli Stati parti della presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,
Visto che gli Stati firmatari dei Patti
internazionali sui diritti umani hanno il dovere di garantire
l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio
di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili
e politici,
Considerate le convenzioni internazionali
concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere
l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Tenute altresì presenti le risoluzioni,
dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine
di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che
nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano
ad essere oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordato che la discriminazione nei
confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza
dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola
la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo
alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo
paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere
della società e della famiglia ed impedisce alle
donne di servire il loro paese e l'umanità tutta
nella misura delle loro possibilità,
Preoccupati del fatto che, nelle zone
di povertà le donne non accedono che in misura minima
alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla
formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione
di altre necessità,
Convinti che l'instaurazione di un nuovo
ordine economico internazionale basato sull'equità
e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa
a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,
Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid,
di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di
colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione,
dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli
Stati è indispensabile perché uomini e donne
possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermato che il rafforzamento della
pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della
tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati,
indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici,
il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo
nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace,
l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza
e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché
la realizzazione del diritto dei popoli - soggetti a dominio
straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione
e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale
e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso
sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla
realizzazione della piena parità tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo completo di
un paese, il benessere del mondo intero e la causa della
pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni
di parità con l'uomo, in tutti i campi,
Tenuta presente l'importanza del contributo
delle donne al benessere della famiglia ed al progresso
della società, che finora non è stato pienamente
riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità
e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione
dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo
della donna non deve essere all'origine di discriminazioni
e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione
di responsabilità tra uomini, donne e società
nel suo insieme,
Consapevoli che il ruolo tradizionale
dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi
insieme a quello della donna se si vuole effettivamente
addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi
enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione
nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare
le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in
ogni sua forma e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
Art. 1
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
quot;discriminazione nei confronti della donna" concerne
ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso,
che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio
da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale, culturale e civile o
in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo
e la donna.
Art. 2
Gli Stati parti condannano la discriminazione
nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono
di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio,
una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei
confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:
iscrivere nella loro costituzione nazionale
o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il
principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non
è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della
legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione
effettiva del suddetto principio;
adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato,
comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire
ogni discriminazione nei confronti delle donne;
instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne
su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire,
attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze
pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto
discriminatorio;
astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei
confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità
ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione
praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni
o enti di ogni tipo;
prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni
di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione,
regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione
nei confronti della donna;
abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono
discriminazione nei confronti della donna.
Art. 3
Gli Stati parti prendono in ogni campo,
ed in particolare nei campi politico, sociale, economico
e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni
legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed
il progresso delle donne, e di garantire loro su una base
di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il
godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Art. 4
L'adozione, da parte degli Stati, di
misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo
di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini
e le donne non è considerato atto discriminatorio,
secondo la definizione della presente Convenzione, ma non
deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali
o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena
gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità
e di trattamento, siano raggiunti.
L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese
le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti
a proteggere la maternità, non è considerata
un atto discriminatorio.
Art. 5
Gli Stati prendono ogni misura adeguata:
al fine di modificare gli schemi ed i
modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle
donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e
delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano
basate sulla convinzione dell'inferiorità o della
superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea
di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne
al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca
alla comprensione che la maternità è una funzione
sociale e che uomini e donne hanno responsabilità
comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il
loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli
è in ogni caso la considerazione principale.
Art. 6
Gli Stati prendono ogni misura adeguata,
comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in
ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione
delle donne.
PARTE SECONDA
Art. 7
Gli Stati parte prendono ogni misura
adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle
donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare,
assicurano loro, in condizioni di parità con gli
uomini, il diritto:
di votare in tutte le elezioni ed in
tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti
gli organi pubblicamente eletti;
di prendere parte all'elaborazione della politica dello
Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici
e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello
di governo;
di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative
che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
Art. 8
Gli Stati parte prendono ogni misura
adeguata affinché le donne, in condizione di parità
con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la
possibilità di rappresentare i loro governi a livello
internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni
internazionali.
Art. 9
Gli Stati parte accordano alle donne
diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto,
mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare,
garantiscono che né il matrimonio con uno straniero,
né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso
del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza
della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole
la cittadinanza del marito.
Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli
dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
PARTE TERZA
Art. 10
Gli Stati parte prendono tutte le misure
adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti
delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti
degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare,
per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:
le medesime condizioni di orientamento
professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei
titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado,
tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza
deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico,
generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni
altro ambito di formazione professionale;
l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un
personale docente avente le qualifiche dello stesso grado,
a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli
dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma
di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri
tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo
e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici
ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
le medesime possibilità nel campo della concessione
di borse e altre sovvenzioni di studio;
le medesime possibilità di accesso ai programmi di
educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione
per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare
allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza
di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi
e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine
e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
le medesime possibilità di partecipare attivamente
agli sports e all'educazione fisica;
l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo
tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare,
comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione
familiare.
Art. 11
Gli Stati parte si impegnano a prendere
ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione
nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare,
sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi
diritti, in particolare:
il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile
di ogni essere umano;
il diritto ad usufruire delle medesime opportunità
di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia
di selezione nel campo dell'impiego;
il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego,
il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego
ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto
alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale
e alla formazione permanente;
il diritto alla parità di remunerazione, comprese
le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un
lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza
di trattamento nel campo della valutazione della qualità
del lavoro;
il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento,
di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di
vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa,
nonché il diritto alle ferie pagate;
il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle
condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne
a causa del loro matrimonio o della loro maternità
e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati
parte si impegnano a prendere misure appropriate tendentia:
proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa
di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione
nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
istituire la concessione di congedi di maternità
pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti,
con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente,
dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno
necessari affinché i genitori possano conciliare
i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali
e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo
l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
assicurare una protezione speciale alle donne incinte per
le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati
dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in
funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno
sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda
delle necessità.
Art. 12
Gli Stati parte prenderanno tutte le
misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti
delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare
loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi
per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si
riferiscono alla pianificazione familiare.
Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente
articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante
la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi
appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione
adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.
Art. 13
Gli Stati parte si impegnano a prendere
tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione
nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica
e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza
tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
il diritto agli assegni familiari;
il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari
ed altre forme di credito finanziario;
il diritto di partecipare alle attività ricreative,
agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Art. 14
Gli Stati parte tengono conto dei problemi
particolari che sono propri delle donne delle zone rurali
e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza
economica della loro famiglia, particolarmente grazie al
loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono
ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione alle donne delle
zone rurali.
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare
la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone
rurali al fine di assicurare, su base di parità tra
uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale
ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione
dei piani di sviluppo ad ogni livello;
di poter accedere a servizi appropriati nel campo della
sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i
servizi in materia di pianificazione familiare;
di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica
e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale
e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di
volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al
fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel
campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;
di partecipare ad ogni attività comunitaria;
d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi
di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché
di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie
ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare
per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura
dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.
PARTE QUARTA
Art. 15
Gli Stati parte riconoscono alla donna
la parità con l'uomo di fronte alla legge.
Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile,
una capacità giuridica identica a quella dell'uomo
e le medesime possibilità di esercitare tale capacità.
Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto
concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione
dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti
gli stadi del procedimento giudiziario.
Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro
strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un
effetto giuridico diretto a limitare la capacità
giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi
diritti nel campo della legislazione relativa al diritto
che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere
la propria residenza o domicilio.
Art. 16
Gli Stati parte prendono tutte le misure
adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti
della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio,
e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano,
in condizioni di parità con gli uomini:
lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto
e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito
del matrimonio ed nell'anno del suo scioglimento;
gli stessi diritti e le stesse responsabilità come
genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale,
nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso,
l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione
di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere
alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari
per esercitare tali diritti;
i medesimi diritti e responsabilità in materia di
tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili
istituti allorché questi esistano nella legislazione
nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà
la considerazione preminente;
gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa
la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà,
di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e
disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto
oneroso.
I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno
effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese
le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare
un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria
l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
PARTE QUINTA
Art. 17
Al fine di esaminare i progressi realizzati
nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito
un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato)
composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione,
di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo
Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale
ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica
la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i
loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo
conto del principio di una equa ripartizione geografica
e della rappresentatività delle diverse forme di
cultura e dei principali sistemi giuridici.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su
una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno
Stato parte può designare un candidato scelto tra
i suoi cittadini.
La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata
in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima
della data di ciascuna elezione, il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera
agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature
entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco
in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione
degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la
lista degli Stati parti.
I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione
degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella
sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione,
dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati
parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza
assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti
e votanti.
I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia,
il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione,
terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà
a sorte i nome di questi nove membri immediatamente dopo
la prima elezione.
L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà
effettuata in conformità alle disposizioni contenute
nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito
alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di
due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà
dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà
estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto
ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del
Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini,
con riserva di approvazione da parte del Comitato.
I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea
generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea
considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed
i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace
delle funzioni che gli sono affidate in virtù della
presente Convenzione.
Art. 18
Gli Stati parte si impegnano a presentare
al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle
misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo
o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle
disposizioni della presente Convenzione e sui progressi
realizzati in merito:
durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione
nello Stato interessato
quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà
che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
Art. 19
Il Comitato adotta il proprio regolamento
interno.
Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di
due anni.
Art. 20
Il Comitato si riunisce normalmente durante
un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare
i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della
presente Convenzione.
Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo
adatto stabilito dal Comitato stesso.
Art. 21
Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea
generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio economico
e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività
ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni
generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni
ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni
sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se
del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.
Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti
del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Art. 22
Gli istituti specializzati hanno diritto
di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione
di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri
nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può
invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti
sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano
nell'ambito delle loro attività.
PARTE SESTA
Art. 23
Nessuna disposizione della presente Convenzione
pregiudicherà le disposizioni più favorevoli
per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono
essere contenute:
nella legislazione di uno Stato parte,
oppure
in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale
in vigore in tale Stato.
Art. 24
Gli Stati parti si impegnano ad adottare
ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire
il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Art. 25
La presente Convenzione è aperta
alla firma di tutti gli Stati.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite è designato come depositario della presente
Convenzione.
La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione sarà aperta all'adesione
di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con
il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 26
Ogni Stato parte può chiedere,
in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione
indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure
da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di
questo tipo.
Art. 27
La presente Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà
in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello
strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.
Art. 28
Il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà
a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state
fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile
con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento
per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà
tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà
effetto alla data di ricezione.
Art. 29
Ogni controversia tra due o più
Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione
della presente Convenzione che non sia regolata per via
negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta
di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data
della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo
sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle
parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale
di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto
della Corte.
Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della
firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione
che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno
vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno
Stato parte che avrà formulato tali riserve.
Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in
conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del
presente articolo, potrà, in qualsiasi momento togliere
tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 30
La presente Convenzione, i cui testi,
inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati
hanno firmato la presente Convenzione.
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