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“NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E I SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN PUGLIA”

news del 12 Marzo 2007

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA’

SCHEMA DI LEGGE


“NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E I SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN PUGLIA”

(Codice CIFRA: SSS/DDL / 2007 / 00001)

RELAZIONE


1. Premessa

Attraverso il presente disegno di legge si intende dotare la Regione Puglia di una legge organica sulle politiche di genere che contenga la specificazione dell’obiettivo più generale contenuto nello Statuto che prevede che la Regione garantisca “in ogni campo dell’attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana” ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.
La Commissione europea, nel corso degli anni, ha, infatti, sollecitato gli Stati membri ad ogni livello istituzionale affinché dessero concreta attuazione ai principi contenuti nei Trattati e nella Carta dei principi fondamentali dell’Unione ed è giunta a promuovere l’adozione di una decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce nel 2007 l’anno europeo delle pari opportunità per tutti[1], prendendo le mosse proprio dall’esperienza maturata nell’ambito delle pari opportunità di genere.
Ancora una volta, in quella decisione le istituzioni comunitarie hanno ribadito con forza la necessità di rispettare il gender mainstreaming. All’articolo 4, infatti, si precisa che “l'anno europeo tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l’orientamento sessuale”.
Le donne sono infatti, spesso, oggetto di discriminazione multipla: razza o origine etnica e genere, religione o convinzioni personali e genere, handicap e genere, età e genere ….
La discriminazione di genere ha quindi una sua specificità che attraversa e può combinarsi con tutte le altre forme di discriminazione.
Con questa ratio sono stati definiti i contenuti del disegno di legge regionale.
La situazione delle donne in Puglia ha dei profili emergenziali: come sottolineato anche nel Documento Strategico Regionale approvato dalla Giunta lo scorso 1° agosto 2006, nella nostra Regione si rilevano i dati della disoccupazione femminile tra i più alti d’Italia, mentre il tasso di natalità e il livello della qualità della vita ci vedono agli ultimi posti in Europa.
Questi elementi impongono una nuova strategia politica, in grado di corrispondere all’approccio duale richiesto dalla Commissione Europea e ribadito dalla Road Map per la parità tra donne e uomini 2006-2010[2]: interventi specifici per promuovere attivamente condizioni di pari opportunità e azioni trasversali di integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le politiche e le azioni di carattere generale.
A questo fine, è indispensabile un’integrazione delle politiche e delle risorse, mettendo a valore le iniziative finora portate avanti attraverso il co-finanziamento dei Fondi Strutturali.
Il presente disegno di legge si propone di disciplinare:
le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’utilizzo del tempo per fini di solidarietà sociale e impegno civile;
interventi a sostegno del valore sociale della maternità e della paternità e per la re-distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;
la previsione di un sistema di governo regionale e territoriale delle politiche di genere;
azioni positive per la rappresentanza e la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica.
Il presente disegno di legge si articola in 6 Titoli e 27 articoli di cui si fornisce di seguito la descrizione complessiva:

TITOLO I – Principi e finalità – articoli 1 e 2
TITOLO II – Coordinamento dei Tempi delle città – articoli 3 - 14
TITOLO III – Interventi a sostegno dell’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e promozione del valore sociale della maternità e della paternità – articoli 15 e 16
TITOLO IV – Integrazione delle politiche di genere nella Regione Puglia – articoli 17 - 23
TITOLO V – Rappresentanza e partecipazione delle donne – articoli 24 e 25
TITOLO VI – Disposizioni finali – articoli 26 e 27

Titolo I – “Principi e finalità”
Vengono enunciati i principi ispiratori del disegno di legge e gli obiettivi che si intende perseguire, nonché le disposizioni legislative di riferimento.

Titolo II – “Coordinamento dei Tempi delle città”
Le disposizioni di cui al Titolo II del presente disegno di legge intervengono in attuazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al capo I e VII della Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).
Sette anni dopo la pubblicazione della L. 53/2000, con questo disegno di legge si intende, infatti, dare attuazione al primo comma dell’art. 22 che impone alle regioni l’obbligo di definire con proprie leggi “norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale”.
Inoltre, si intende disciplinare a livello regionale l’impiego dello strumento delle “banche del Tempo” previste dall’art. 27 della stessa legge.
L’obiettivo è quello di favorire (articolo 3):
a) la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) l'armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città;
c) la riscoperta del valore del tempo e del suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita delle persone;
d) l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi una diversa organizzazione del lavoro.
Si definiscono i compiti della Regione (articolo 4), delle Province (articolo 4) e dei Comuni (articolo 6) e delle altre amministrazioni (articolo 7), richiamandosi ai principi di leale cooperazione e sussidiarietà (articolo 8). Il disegno di legge definisce i criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari (articolo 9), richiamandosi ai principi di pluralità dell’offerta, accesso e fruibilità ai servizi pubblici e privati, razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana ed miglioramento dei circuiti di socialità attraverso la riqualificazione delle periferie. In coerenza con le previsioni normative della L.R. 10 luglio 2006 n. 19 i piani dei tempi e degli orari sono adottati di norma a livello di Ambito territoriale (articolo 10) ed in coerenza con la forma di gestione associata adottata dai Comuni. Il presente disegno di legge, per il coordinamento, la programmazione ed il monitoraggio dei piani dei tempi e degli orari istituisce un Gruppo di Lavoro interassessorile (articolo 4 comma 4) e promuove la costituzione di un Tavolo Permanente di Partenariato sulle Politiche di Genere, quale luogo di confronto tra i componenti del Gruppo di lavoro e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della associazioni di categoria e delle associazioni datoriali, delle associazioni delle Autonomie Locali e del Terzo Settore, al fine di favorire un’intesa in merito all’applicazione della presente Legge.
L’articolo 11 stabilisce i criteri prioritari per la concessione dei contributi economici per i Comuni che adottano i piani territoriali degli orari attraverso le risorse finanziarie a valere sui Fondi Strutturali e su fondi nazionali dedicati, mentre l’articolo 12 disciplina l’istituto delle “banche dei tempi”.
Al fine di favorire l’adozione di tali strumenti la Giunta Regionale promuove attività di animazione territoriali, formazione e ricerca (articolo 14).

Titolo III – “Interventi a sostegno dell’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e promozione del valore sociale della maternità e della paternità”
Con riferimento agli interventi a sostegno della maternità e della paternità, il disegno di legge si propone di promuovere, nell’ambito del percorso per la stesura ed approvazione del Piano Sociale di Zona, la stipula di accordi territoriali, denominati Patti Sociali di Genere (articolo 15), tra Comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, Terzo Settore, Aziende Sanitarie Locali e Consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell’orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.
A tale scopo, si promuove la massima integrazione delle risorse comunitarie e nazionali, destinate alle politiche di conciliazione vita – lavoro e di inclusione sociale, attraverso interventi di raccordo promossi dal Gruppo di Lavoro interassessorile (articolo 16)

Titolo IV – “Integrazione delle politiche di genere nella Regione Puglia”
Gli articoli dal 17 al 23 definiscono le modalità e gli strumenti attraverso cui la Regione adotta il principio comunitario del “doppio binario”, che comporta l’adozione di specifici provvedimenti, contestualmente all’integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell’adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.
A tale scopo, propone l’istituzione (articolo 17) dell’Autorità Garante di Genere con la funzione di integrare la dimensione di genere e di fornire una valutazione di merito sulle politiche e le strategie regionali, con riferimento alla applicazione dei principi di pari opportunità e della dimensione di genere in tutti i principali atti regionali. Inoltre, sempre all’articolo 17 si propone di integrare il costituendo “Centro risorse regionale per l’integrazione delle donne nella vita economica e sociale” previsto all’interno del progetto WEFNET co-finanziato dal PIC INTERREG III B CADSES, di cui l’Assessorato Regionale al Lavoro è capofila, con l’Autorità Garante di Genere e le Istituzioni Regionali di Parità per svolgere attività di informazione, animazione e raccordo con gli organismi di parità del territorio, anche con l’obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l’inserimento delle donne nella vita economica e sociale.
Il disegno di legge, inoltre, introduce l’obbligo dell’adozione del bilancio di genere (articolo 19), delle statistiche di genere (articolo 20), del rapporto annuale sulla condizione delle donne di Puglia (articolo 21), l’albo delle associazioni e dei movimenti delle donne (articolo 22) e la comunicazione istituzionale orientata al genere (articolo 23).

Titolo V – “Rappresentanza e partecipazione delle donne”
Il titolo IV è dedicato alla rappresentanza e partecipazione delle donne e si propone di sostenere attivamente il principio della partecipazione democratica tra i sessi nella vita politica e sociale, sia nelle competizioni elettorali che nell’assegnazione degli incarichi di propria competenza, la previsione di Piani triennali di azioni positive nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle Imprese nonché interventi a sostegno dell’iniziativa economica delle donne attraverso appositi sistemi di incentivazione quali ad esempio l’istituzione di un Fondo di Garanzia per l’imprenditoria femminile, il microcredito e l’adozione di iniziative volte a migliorare il rapporto delle donne con il sistema creditizio, con particolare riguardo alle donne immigrate.

Titolo VI – “Disposizioni finali”
L’ultimo titolo introduce una clausola valutativa con l’obiettivo di monitorare gli interventi posti in essere e rilevare le eventuali criticità connesse all’attuazione della legge, al fine di individuare utili correttivi, con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate.

Infine si definiscono le risorse che concorrono all’attuazione degli interventi previsti in attuazione del presente disegno di legge.

I contenuti del presente disegno di legge sono stati definiti attraverso una campagna di ascolto che ha visto l’organizzazione di sei forum provinciali e di un forum regionale conclusivo e di un’ampia concertazione con le parti sociali (organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema delle autonomie locali, ecc.).

Tale percorso ha consentito di condividere i principi ispiratori del disegno di legge, gli obiettivi e gli strumenti di attuazione.

Sono, altresì, emersi nel corso del processo di concertazione talune criticità quali:
- le modalità di definizione dell’albo delle associazioni e dei movimenti femminili;
- la definizione dell’Autorità Garante di Genere e la composizione del Centro Risorse regionale;
- la possibilità di utilizzare per il finanziamento di specifici interventi previsti nel disegno di legge le risorse versate dai partiti e dai movimenti politici in ragione del mancato rispetto della previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge elettorale regionale.
Su questi punti specifici si propone alla Giunta Regionale di proseguire la riflessione nel corso dei momenti di concertazione previsti nell’ambito delle audizioni delle Commissioni consiliari.

La Dirigente di Settore
dr.ssa Antonella Bisceglia


L’Assessore alla Solidarietà
dr.ssa Elena Gentile



PRINCIPI E FINALITA’

Articolo 1
Principi


1. La Regione Puglia opera affinché le proprie politiche e i relativi interventi di attuazione siano ispirati ai seguenti principi:
- universalità dell’esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini nel rispetto delle culture di appartenenza;
- equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi
- rispetto delle identità e valorizzazione delle differenze di genere, cultura, e religione
- garanzia della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali

2. La Regione coordina sul territorio un programma di interventi volto a promuovere la condivisione e l’attuazione di tali principi presso tutte le Amministrazioni Locali della Puglia.

3. La presente Legge interviene in attuazione:
- della Costituzione Italiana;
- del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- della Legge 8 marzo 2000, n.53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- della Legge 10 aprile 2001, n. 125, “Azioni positive per le parità uomo-donna nel lavoro”;
- dello Statuto Regionale;
- della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”.


Articolo 2
Finalità


Al fine di favorire l’affermazione di una nuova cittadinanza solidale, che valorizzi le differenze di genere ed in attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue le seguenti finalità:

a) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale, anche attraverso l’istituzione di presidi di politiche di genere nei processi di governo;

b) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;

c) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata e per il la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne;

d) promuovere il valore sociale della maternità attraverso interventi di sostegno alla maternità consapevole e alla cultura della maternità e della paternità e favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;

e) promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;

f) promuovere l’impiego qualificato delle donne nelle Pubbliche amministrazioni e nelle imprese private quale forma di attuazione di principio di responsabilità sociale, favorendone la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione;

g) promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che ne favoriscano l’integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

h) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;

i) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne.

TITOLO II
Coordinamento dei tempi delle città


Articolo 3
Ambito e obiettivi.


1. La Regione Puglia favorisce la qualificazione di programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, promuovendo il coordinamento dei tempi e degli orari nonché il monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale anche temporaneamente, e promuove l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, impegno sociale e politico.

2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell’ articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Articolo 4
Compiti della Regione.


1. Le politiche di coordinamento dei tempi e degli spazi, di cui all’articolo 3 della presente legge, si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 9, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l’adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.

3. La Giunta Regionale, stabilisce entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge, i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all’art. 27 della L. n. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

4. A tale scopo, la Giunta Regionale istituisce, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge, un Gruppo di Lavoro interassessorile di coordinamento, presieduto dall’Assessore alla Solidarietà o suo delegato e composto dagli Assessori con delega all’Urbanistica, alla Sanità, ai Trasporti, al Lavoro e Politiche Formative, allo Sviluppo Economico, alla Cultura e alla Programmazione o loro delegati, e dalla Autorità Garante di Genere, di cui all’articolo 19 della presente legge. Tale Gruppo di Lavoro potrà avvalersi dell’apporto specialistico di esperti in progettazione urbana, analisi delle organizzazioni, progettazione sociale, comunicazione sociale, politiche del lavoro e della formazione, che avranno compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari della città, nonché alla valutazione dei risultati e degli impatti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.

5. La Regione promuove la costituzione di un Tavolo Permanente di Partenariato sulle Politiche di Genere, quale luogo di confronto tra i componenti del Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 4 e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della associazioni di categoria e delle associazioni datoriali, delle associazioni delle Autonomie Locali e del Terzo Settore, al fine di favorire un’intesa in merito all’applicazione della presente Legge .

6. La Regione promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

7. La Regione, ricevuti i piani territoriali dei tempi dai Comuni li trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, indicandone, ai soli fini dell’articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’ordine di priorità..

Articolo 5
Compiti delle Province


1. Le Province, nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 9, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.

2. Le Province concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli Enti Locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione, nonché nella organizzazione del sistema integrato dei servizi per l’inclusione sociale a livello territoriale.

3. Le Province, mediante gli Osservatori Provinciali delle Politiche Sociali, concorrono alle azioni di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle politiche per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari nelle città e negli ambiti territoriali e intervengono a sostegno della diffusione delle buone pratiche in questo ambito di intervento.

4. Partecipano, quali componenti effettive, al Coordinamento Interistituzionale provinciale di cui all’art. 17 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, le Consigliere Provinciali di Parità.

Articolo 6
Compiti dei Comuni


1. I Comuni, nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 9 e degli indirizzi regionali, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e provvedono agli atti gestionali necessari, in modo integrato con le rispettive programmazioni delle politiche sociali, di cui ai Piani Sociali di Zona.

2. I Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la sperimentazione e la diffusione di iniziative per la armonizzazione dei tempi e degli orati delle città, nonché le iniziative a sostegno del mutuo aiuto familiare e di sensibilizzazione rispetto ai temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 7
Compiti delle altre Amministrazioni


1. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano agli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1, in attuazione dell’ articolo 26, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 8
Principi di cooperazione e di sussidiarietà


1. L’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari e di monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi si attua nel rispetto del principio di coordinamento e leale cooperazione fra i livelli di cui agli articoli 4, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui agli articoli 4 e 5 forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Articolo 9
Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari


1. I Comuni, nel rispetto della legge 8 marzo 2000, n. 53, realizzano il coordinamento e l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:
a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n.19;
c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana e extraurbana, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata;
d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed Enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell'anno;
e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;
f) l’uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo, in particolare, la costituzione di associazioni denominate “banche del tempo”.

Articolo 10
Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari


1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello di ambito territoriale, così come individuato dall’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006,ovvero a livello comunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione degli orari. I Comuni, nella redazione dei piani territoriali degli orari, si attengono ai criteri di cui all’articolo 9 comma 2.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
a) l’ambito territoriale di applicazione;
b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;
c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
d) il partenariato attivato e gli attori coinvolti;
e) i target di destinatari per le singole azioni previste;
f) gli adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
g) le modalità di integrazione con gli interventi e i servizi del sistema integrato di welfare locale;
h) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;
i) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4. Il Piano è adottato di norma a livello di Ambito territoriale, così come individuati dall’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 ed in coerenza con la forma di gestione associata adottata dai Comuni, previa approvazione da parte di ciascun Comune dell’Ambito territoriale, che raccoglie il parere della Commissione comunale Pari Opportunità, e adottato dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale, ovvero altro organismo istituito per la gestione associata dell’Ambito.

5. Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i Comuni che vogliano accedere ai contributi di cui al successivo articolo 11 devono concertare la riorganizzazione territoriale degli orari a livello di ambito territoriale di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e devono assicurarne la piena integrazione con gli interventi e i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona nonché promuoverne la adozione con le stesse modalità di progettazione partecipata previste per il Piano di Zona nel regolamento attuativo della stessa legge regionale.

6. I Comuni inviano alla Regione e alla Provincia di riferimento il piano territoriale degli orari approvato e predispongono l’istituzione del comitato interassessorile di gestione quale strumento indispensabile alla sua attuazione.

Articolo 11
Contributi economici per i piani territoriali degli orari


1. La Giunta regionale sostiene la adozione e la attuazione di piani territoriali degli orari approvando i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione degli stessi, e individuando risorse finanziarie a valere sui Fondi Strutturali dell’Unione europea e sui fondi nazionali dedicati, al fine di concedere contributi agli Ambiti territoriali per la progettazione di interventi finalizzati alla attuazione dei piani territoriali degli orari nelle città.

2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sono considerati in via prioritaria i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
a) progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
b) progetti che coinvolgano il sistema scolastico e definiscano nuove articolazioni degli orari di apertura e chiusura e di utilizzo degli spazi, anche con il supporto delle famiglie, con l’obiettivo ulteriore di combattere la dispersione scolastica, favorire l’inclusione sociale, prevenire forme di violenza giovanile;
c) progetti finalizzati alla promozione della partecipazione al recupero di aree urbane periferiche e/o degradate da parte di bambini, anziani, nuclei familiari;
d) progetti in grado di promuovere una nuova articolazione degli orari e di utilizzo degli spazi attraverso la valorizzazione delle differenze nelle abilità e nelle culture;
e) progetti che prevedano, tra gli altri interventi, la creazione di strutture permanenti per l’informazione sulle politiche dei tempi della città/ambito territoriale, e sui servizi per le politiche di pari opportunità quali ad esempio i centri di conciliazione;
f) progetti che prevedano interventi a favore di piccoli comuni e territori a rischio di spopolamento;
g) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
h) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all’articolo 10 promossi dai soggetti di cui al comma 3.

3. L’analisi e la valutazione delle domande di contributo, è svolta dal Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell’articolo 4.

Articolo 12
Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi


l. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate banche dei tempi aventi esclusivamente gli scopi indicati al comma 1 dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, ed operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, può erogare annualmente contributi ai Comuni che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore locali e strumenti in comodato d'uso, ovvero, servizi;
b) organizzano una costante attività di promozione e informazione dell'esistenza e dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante l'inserimento di spazi su siti on-line o su altri mezzi di comunicazione;
c) organizzano la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Articolo 13
Obblighi dei beneficiari dei contributi


1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 comporta per i Comuni l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.

2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente, sulla base delle Linee Guida di cui all’articolo 4, comma 3.

3. Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Articolo 14
Attività di promozione, ricerca e formazione


1. La Giunta regionale promuove e realizza, anche di concerto con le Province, attività di informazione e comunicazione volte a favorire l’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La Giunta regionale promuove e realizza, in collaborazione con le Province, corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari, avvalendosi anche dell’apporto degli organismi di pari opportunità esistenti sul territorio.


TITOLO III
Interventi a sostegno dell’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e di promozione del valore sociale della maternità e della paternità

Articolo 15
Iniziative regionali per la costituzione di Patti Sociali Territoriali di Genere


1. In coerenza con quanto previsto negli articoli 23, 24 e 28 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, e in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53, la Regione promuove, nell’ambito del percorso per la stesura ed approvazione del Piano Sociale di Zona, la stipula di accordi territoriali, denominati Patti Sociali di Genere, tra Province, Comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, Aziende Sanitarie Locali e Consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell’orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

2. I Patti Sociali di Genere sono volti a:
- promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
- promuovere e diffondere l’utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
- incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale in osservanza delle disposizioni del Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;
- promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
- favorire l’utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l’attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
- favorire l’inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura.
- realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all’art. 6 della legge 8 marzo 2000 n. 53.

Articolo 16
Strumenti per la costituzione dei Patti Sociali Territoriali di Genere

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 15, la Giunta Regionale promuove la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie e nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, per effetto della programmazione comunitaria, nazionale e regionale; nonché con le risorse previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, da altre risorse nazionali e locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi, e con le risorse apportate dal sistema degli Enti Locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Per quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell’articolo 4, sentito il Tavolo permanente di partenariato per le Politiche di Genere, definisce apposite linee guida per il finanziamento dei progetti mirati di cui alla presente legge.
3. Le Linee Guida, di cui al comma precedente, definiscono anche le modalità del concorso alla attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge da parte delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, degli ordini e delle associazioni professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni e dei movimenti femminili iscritti all’Albo di cui all’articolo 22 della presente legge.

TITOLO IV
Integrazione delle politiche di GENERE nella Regione Puglia

Articolo 17
Integrazione di genere in tutte le attività regionali e sistema di governo


1. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge in coerenza con il principio comunitario del “doppio binario”, ovvero attraverso l’adozione di specifici provvedimenti, nonché attraverso l’integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell’adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.

2. A tale scopo istituisce, presso l’Assessorato alla Solidarietà, l’Autorità Garante di Genere con la funzione di integrare la dimensione di genere e di fornire una valutazione di merito sulle politiche e le strategie regionali, con riferimento alla applicazione dei principi di pari opportunità e della dimensione di genere in tutti i principali atti regionali. L’Autorità Garante di Genere svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull’attuazione della presente legge, riconducendone i risultati all’interno del Bilancio di genere.

3. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è prevista l’integrazione funzionale tra il “Centro risorse regionale per l’integrazione delle donne nella vita economica e sociale”, creato attraverso il progetto W.E.F.NET. co-finanziato dal PIC INTERREG III B CADSES, di cui l’Assessorato al Lavoro è capofila, con l’Autorità Garante di Genere e le Istituzioni Regionali di Parità al fine di accrescere le conoscenze e le capacità progettuali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione delle politiche di genere. Il Centro Risorse Regionale, coordinato dall’Autorità Garante di Genere, rappresenta il momento di raccordo delle Istituzioni di Parità Regionali ed è composto dalla Commissione Pari Opportunità, dalla Consulta Femminile, dalla Consigliera di parità regionale, dal Comitato Pari Opportunità della Regione Puglia e dal Gruppo di Animazione delle Pari Opportunità per i Fondi Strutturali.

4. Il Centro Risorse Regionale svolge attività di informazione, animazione, raccordo con gli organismi di parità del territorio e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli Organismi di parità, ai servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l’obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l’inserimento delle donne nella vita economica e sociale.

5. Il Centro Risorse Regionale all’atto del proprio insediamento si dota di apposito regolamento di organizzazione.



Articolo 18
Azioni Positive per le pari opportunità


1. La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell’organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta, con le modalità previste dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2000 piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell’attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

2. I piani di azioni positive sono redatti dal Comitato Pari Opportunità della Regione Puglia e sono diretti specificamente a:
a) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favoriscono il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;
b) valorizzare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza;
c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;
d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità.

3. La Regione favorisce la diffusione del piano di azioni positive tra gli enti locali pugliesi attraverso il Centro Risorse Regionale per le donne di cui all’articolo 19. A tale scopo, riconosce tra gli indicatori per la concessione di incentivi per la gestione associata, di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il principio delle pari opportunità di genere.

Articolo 19
Bilancio di genere


1. La Regione adotta il bilancio di genere come strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta le proprie politiche tenendo conto dell’impatto differente su uomini e donne.

2. A tale scopo, la Giunta Regionale affida all’Autorità Garante di Genere, che potrà essere affiancata da esperti in materia, la valutazione di genere sui documenti di bilancio e sulla relazione di accompagnamento del corrente esercizio finanziario e l’elaborazione di un modello di bilancio di genere che sarà adottato nel successivo esercizio finanziario.

3. La Regione favorisce la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali pugliesi attraverso l’attività di animazione, sensibilizzazione e informazione del Centro Risorse Regionale per le donne. A tale scopo riconosce tra gli indicatori per la concessione di incentivi per la gestione associata, di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il principio delle pari opportunità di genere.

Articolo 20
Statistiche di genere


1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Articolo 21
Rapporto annuale sulla condizione femminile


1. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso il Centro Risorse Regionale per le donne, un rapporto annuale sulla condizione delle donne in Puglia che documenti non solo la condizione economica e lavorativa delle donne, ma rilevi i fenomeni di violenza e abuso contro le donne, i fenomeni di discriminazione multipla e analizzi la condizione delle donne immigrate. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazione economiche e sociali.

Articolo 22
Albo delle associazioni e dei movimenti femminili


1. E’ istituito presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà, l’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili.

2.Possono iscriversi all’albo le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili che abbiano sede operativa nel territorio pugliese e la cui attività sia finalizzata a contribuire all'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, diffondendone i principi, promuovendo e valorizzando la condizione femminile.

3. L’iscrizione, che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale, è condizione necessaria per:
- ottenere contributi e/o finanziamenti regionali;
- usufruire di iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca.
4. La Giunta Regionale, con propria delibera di indirizzo al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, definisce:
- i criteri per la formazione dell'albo;
- i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione e i requisiti che devono possedere;
- le modalità per l'iscrizione;
- le modalità di cancellazione dall'albo.

Articolo 23
Comunicazione istituzionale


1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:
a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l’attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine positiva;
c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. I criteri previsti al comma 1 devono essere integrati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.

TITOLO V
Rappresentanza e partecipazione delle donne

Articolo 24
Rappresentanza delle donne nella vita politica e sociale


1. La Regione al fine di sostenere attivamente il principio della partecipazione democratica tra i sessi nella vita politica e sociale, sia nelle competizioni elettorali che nell’assegnazione degli incarichi di propria competenza, promuove:
a. l’adozione, da parte dei partiti politici, di Piani di Azione che includano le misure e le azioni che devono essere adottate per garantire il rispetto della previsione del comma 3 dell’articolo 3 della legge elettorale regionale. A tale scopo, la Giunta Regionale con atto di indirizzo, disciplina l’utilizzo delle risorse versate dai partiti e dai movimenti politici in ragione del mancato rispetto della previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge elettorale regionale;
b. l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle Commissioni Permanenti per le Pari Opportunità in seno agli organi legislativi di ciascun ente, composti dai consiglieri di maggioranza e minoranza e in cui siano rappresentati entrambi i generi affinché svolgano funzioni di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta sugli atti fondamentali di competenza degli organi cui è demandata la funzione legislativa;
c. l’istituzione della Rete Regionale delle elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica;
d. la costituzione di una banca dati di curricula delle donne, presso l’ufficio dell’Autorità garante di genere, per facilitare l’individuazione delle professionalità più idonee a ricoprire gli incarichi di direzione di competenza della Giunta Regionale.
2. L’Autorità Garante di Genere verifica, in occasione delle nomine di diretta competenza della Giunta Regionale che sia rispettato il principio della rappresentanza democratica dei due sessi, mettendo a disposizione, qualora necessario, i curricula raccolti all’interno della banca dati.


Articolo 25
Rappresentanza delle donne nel mondo del lavoro e nella vita economica


1. La Regione promuove presso il sistema imprenditoriale pugliese l’adozione di Piani per l’uguaglianza di genere nelle imprese, in grado di declinare il principio di responsabilità sociale secondo principi di pari opportunità, producendo elementi di innovazione del modello imprenditoriale. Tali Piani devono contemplare l’utilizzo combinato delle disposizioni e degli incentivi vigenti per favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro ed il sostegno ai percorsi di carriera, favorendo in particolare coloro che rientrano dopo il congedo di maternità e di paternità, attraverso programmi di formazione continua e arricchimento delle competenze che prevedano un vincolo percentuale di partecipazione ai corsi di formazione continua organizzati dai datori di lavoro per assicurare un’equa presenza di lavoratori e lavoratrici, e l’inserimento dello strumento del bilancio di competenze come possibilità di avanzamento di carriera;
2. Alle imprese che adottino tali Piani, viene conferito dal Gruppo di Lavoro di cui all’art. 4, un “marchio di genere” che potrà conferire un punteggio premiale nell’accesso ai finanziamenti disposti dalla Regione, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale. La permanenza dei requisiti che hanno dato diritto al marchio di genere viene verificato annualmente dalla medesima Commissione.
3. La previsione del punteggio premiale a favore di tali imprese, è assicurato dal controllo preventivo dell’Autorità Garante di Genere sulla documentazione di gara.
4. La Regione promuove, altresì, l’iniziativa economica delle donne, con particolare riguardo alle donne immigrate, attraverso appositi sistemi di incentivazione quali ad esempio l’istituzione di un Fondo di Garanzia per l’imprenditoria femminile, il microcredito e l’adozione di iniziative volte a migliorarne il rapporto con il sistema creditizio.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26
Clausola valutativa


1. La Giunta regionale, per il tramite dell’Autorità Garante di Genere, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con una informativa alla commissione competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:
a) l’attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle politiche di genere;
c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle politiche di genere;
d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate.

3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l’esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa con il Presidente della commissione consiliare competente.

Articolo 27
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le seguenti risorse:
- (C.N.I.) risorse trasferite dal Governo nazionale per effetto degli artt. 8 e 9 della Legge n. 53/2000 e dalla Legge Finanziaria per il 2007, comma 1250 e seguenti;
- (C.N.I.) risorse dei Fondi Strutturali 2007-2013 che saranno assegnate, nell’ambito dell’Asse “Inclusione Sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”.

2. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui all’art. 15 della presente legge, gli stessi trovano copertura nell’ambito dei Piani Sociali di Zona elaborati dagli ambiti territoriali sociali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n.19.


*****************
[1] DECISIONE n. 771/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta
[2] COM (2006) 92