| Passa alla home page grafica |
Area indicata per ipovedenti e ciechi.
Con i tasti di scelta rapida è inoltre possibile accedere ai link del menu principale senza usare il mouse (premere ALT + una delle lettere racchiuse tra i caratteri "[ ]" + INVIO, ad esempio ALT + H + INVIO per la home page).
|
|
Commissione Pari Opportunità |
| |
Dettagli collaboratore Convenzione con l'Ordine degli Avvocati |
Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bari - visto l'art. 2 1° co. lett. d della legge Regionale n. 16 del 30.4.1990 (B.U. 16.5.1990) istitutiva della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro,
- vista la proposta trasmessa il 3.12.99 (prot. 42/95 L.P.O.) dal Presidente della Commissione Pari Opportunità presso la Regione Puglia al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bari, finalizzata a costituire un gruppo di professionisti disponibili a fornire pareri e consulenza tecnica gratuita rispetto a questioni giuridiche o a singoli casi aventi ad oggetto la rimozione di forme di discriminazione e tutela di diritti in materia di lavoro,
- visto l'art.1 della Legge 10.4.1991 n.125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo donna nel lavoro" in applicazione della quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con delibera del 29.4.1998, istituiva il Comitato Pari Opportunità e ne approvava il regolamento (pubblicato in Notiziario dell'Ordine Forense di Bari - Giugno 1999 n. 2 ),
- valutata positivamente la iniziativa direttamente connessa alle funzioni del Comitato Pari Opportunità istituito presso codesto Consiglio
- ritenuta che la stessa vada pubblicizzata nei termini e nelle forme usuali onde informare della iniziativa i colleghi interessati,
d e l i b e r a di pubblicare il presente provvedimento onde consentire ai colleghi interessati di aderire alla suddetta proposta sulla base del seguente regolamento:
1) Le richieste di adesione dovranno pervenire da Avvocati distribuiti tra le
Sedi Centrali dei Tribunale del Distretto della Corte Appello di Bari, in possesso di maturata esperienza in questioni giuslavoriste disponibili ad offrire in forma gratuita consulenza e pareri volti alla tutela di soggetti discriminati
2) Le relative domande dovranno essere inviate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bari anche a mezzo posta entro trenta giorni dalla data di affissione della presente Delibera sulla bacheca dell'Ordine.
3) Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Comitato Pari Opportunità nominerà due componenti del Comitato medesimo quali coordinatori nei rapporti tra Commissione Regionale - cliente - Avvocato. Il coordinatore raccoglierà la segnalazione del caso proveniente dalla Commissione Regionale e provvederà ad affidare l'incarico professionale secondo regolare turnazione con una settimana di preavviso indicando al professionista l'ora e il giorno dell'incontro che avverrà presso gli Uffici della Commissione Regionale. All'esito della consulenza espletata, l'Avvocato incaricato farà pervenire tempestivamente al Coordinatore scheda completa del parere formulato a favore del cliente.
4) La consulenza così come regolamentata sarà fornita a soggetti percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare. La verifica di tali presupposti sarà demandata alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità.
5) L'eventuale conferimento dell'incarico giudiziale allo stesso Avvocato
che abbia prestato consulenza stragiudiziale esula dal presente regolamento.
Bari 18 luglio 2000
Il Segretario f.f.
f.to Avv. Claudia Romanelli
Il Presidente
f.to Avv. Vito Nanna |
|