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NORMATIVA
Normativa » Norm. Sovranazionale » Le disposizioni Comunitarie

Raccomandazione dei Consiglio delle Comunità europee, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (84/635/Cee)

Il Consiglio delle Comunità europee

- visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235;

- visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione;

- visto il parere dei Parlamento europeo;

- visto il parere dei Comitato economico e sociale;

- considerando che sono state già intraprese varie azioni al livello comunitario per la promozione della parità delle opportunità per le donne, che in particolare a Consiglio ha adottato sulla base degli articoli 100 e 235 del Trattato le direttive 75/117/Cee, 76/707/Cee, 76/207/Cee e 79/7/Cee relative alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne; che sono in corso i lavori per l'adozione di altri strumenti giuridici;

- considerando che l'articolo 2, comma 4, della direttiva 76/207/Cee prevede che tale direttiva non pregiudichi le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le possibilità per le donne nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa direttiva;

- considerando che le disposizioni normative esistenti in materia di parità di trattamento, intese a conferire diritti agli individui, sono inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, a meno che non siano intraprese azioni parallele da parte dei governi, delle parti sociali e degli altri enti interessati, per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le donne, nel campo dell'occupazione, degli atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali;

- considerando che nella sua risoluzione dei 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle opportunità per le donne, il Consiglio ha approvato gli obiettivi generali del nuovo programma d'azione della Comunità volti a promuovere la parità delle opportunità per le donne (1982-1985), e cioè il rafforzamento dell'azione intesa ad assicurare l'osservanza del principio della parità di trattamento e la promozione della parità di fatto delle opportunità tramite azioni positive (parte B del programma), ed ha espresso la volontà di applicare le misure appropriate per la realizzazione di questi obiettivi;

- considerando che, in un periodo di crisi economica, si dovrebbe non solo proseguire ma anche intensificare l'azione intrapresa a livello nazionale e comunitario, per favorire il conseguimento della parità di fatto delle opportunità, mediante l'attuazione di azioni positive in particolare nei settori della parità di retribuzione e della parità di trattamento per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e per le condizioni di lavoro;

- considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza delle azioni positive;

raccomanda agli Stati membri:

1. di adottare una politica di azione positiva intesa ad eliminate le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e a promuovere l'occupazione mista, la quale comporti misure generali e specifiche adeguate, nel quadro delle politiche e delle prassi nazionali e nel pieno rispetto delle competenze delle parti sociali, nell'intento di:

a) eliminare o compensare gli effetti negativi derivanti, per le donne che lavorano o ricercano un lavoro, da atteggiamenti, comportamenti e strutture basati su una divisione tradizionale dei ruoli, all'interno della società, tra uomini e donne;

b) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d'avvenire, e ai livelli superiori di responsabilità per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse umane;

2. di costituire un quadro comprendente disposizioni appropriate per promuovere e facilitare l'introduzione e il potenziamento di tali provvedimenti;

3. di adottare, proseguire o incoraggiare misure di azione positiva nei settori pubblico e privato;

4. di fare in modo che l'azione positiva comprenda, per quanto possibile, azioni riguardanti gli aspetti seguenti:

- informazione e sensibilizzazione dei grande pubblico e del mondo dei lavoro sulla necessità di promuovere la parità delle opportunità per le donne nella vita professionale;

- rispetto della dignità delle donne sul luogo di lavoro;

- studi e analisi qualitative e quantitative relative alla condizione delle donne nel mercato del lavoro;

- diversificazione delle scelte professionali e migliore adeguamento delle qualifiche professionali, anche mediante l'applicazione di misure d'accompagnamento e mezzi didattici opportuni;

- misure necessarie affinché i servizi di collocamento, d'orientamento e di consulenza dispongano di un organico qualificato e sufficiente per offrire un servizio basato sulle conoscenze necessarie per far fronte ai problemi particolari delle disoccupate;

- incoraggiamento delle candidature, delle assunzioni e delle promozioni delle donne nei settori professionali e nei livelli in cui esse sono sottorappresentate, in particolare ai posti di responsabilità;

- adattamento delle condizioni di lavoro; adattamento dell'organizzazione del lavoro e del tempo di lavoro;

- promozione delle misure di accompagnamento, ad esempio quelle intese a favorire una migliore ripartizione delle responsabilità professionali e sociali;

- partecipazione attiva delle donne agli organi decisionali, compresi quelli che rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro e i dipendenti;

5. di garantire che le azioni e le misure descritte nei punti da 1 a 4 siano portate a conoscenza dei pubblico nonché dei mondo del lavoro, in particolare dei potenziali beneficiari, con tutti i mezzi appropriati e nel modo più ampio possibile;

6. di permettere ai comitati e agli organismi nazionali per la parità delle opportunità di fornire un importante contributo alla promozione di tali misure. Ciò presuppone che tali comitati ed organismi siano dotati di adeguati mezzi d'azione;

7. di incoraggiare nei limiti del possibile le parti sociali a promuovere un'azione positiva nella propria organizzazione e sul luogo di lavoro, proponendo ad esempio orientamenti, principi, codici di buona condotta e di prassi corretta o qualsiasi altra formula adeguata per l'attuazione di tale azione;

8. di compiere, anche nel settore pubblico, un'azione intesa a promuovere la parità delle opportunità che dia l'esempio soprattutto nei settori in cui si utilizzano o si sviluppano le nuove tecnologie dell'informazione;

9. di prendere i provvedimenti necessari per raccogliere le informazioni sulle misure prese dagli organismi pubblici e privati e per assicurare il controllo e la valutazione di tali misure, e a tale scopo chiede alla Commissione:

1) di promuovere e di organizzare, insieme con gli Stati membri, lo scambio sistematico e la valutazione delle informazioni ed esperienze circa l'azione positiva all'interno della Comunità;

2) di presentare al Consiglio entro i tre anni successivi all'adozione della presente raccomandazione una relazione sui progressi compiuti nell'esecuzione della stessa, in base alle informazioni che le sono fornite dagli Stati membri.

rispetto della dignità delle donne sul luogo di lavoro;

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