Raccomandazione dei Consiglio
delle Comunità europee, del 13 dicembre 1984, sulla
promozione di azioni positive a favore delle donne (84/635/Cee)
Il Consiglio delle Comunità europee
- visto il Trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in particolare l'articolo
235;
- visto il progetto di raccomandazione
presentato dalla Commissione;
- visto il parere dei Parlamento europeo;
- visto il parere dei Comitato economico
e sociale;
- considerando che sono state già
intraprese varie azioni al livello comunitario per la promozione
della parità delle opportunità per le donne,
che in particolare a Consiglio ha adottato sulla base degli
articoli 100 e 235 del Trattato le direttive 75/117/Cee,
76/707/Cee, 76/207/Cee e 79/7/Cee relative alla parità
di trattamento tra gli uomini e le donne; che sono in corso
i lavori per l'adozione di altri strumenti giuridici;
- considerando che l'articolo 2, comma
4, della direttiva 76/207/Cee prevede che tale direttiva
non pregiudichi le misure volte a promuovere la parità
delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare
ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano
le possibilità per le donne nei settori di cui all'articolo
1, comma 1, della stessa direttiva;
- considerando che le disposizioni normative
esistenti in materia di parità di trattamento, intese
a conferire diritti agli individui, sono inadeguate per
eliminare tutte le disparità di fatto, a meno che
non siano intraprese azioni parallele da parte dei governi,
delle parti sociali e degli altri enti interessati, per
controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le
donne, nel campo dell'occupazione, degli atteggiamenti,
comportamenti e strutture sociali;
- considerando che nella sua risoluzione
dei 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità
delle opportunità per le donne, il Consiglio ha approvato
gli obiettivi generali del nuovo programma d'azione della
Comunità volti a promuovere la parità delle
opportunità per le donne (1982-1985), e cioè
il rafforzamento dell'azione intesa ad assicurare l'osservanza
del principio della parità di trattamento e la promozione
della parità di fatto delle opportunità tramite
azioni positive (parte B del programma), ed ha espresso
la volontà di applicare le misure appropriate per
la realizzazione di questi obiettivi;
- considerando che, in un periodo di
crisi economica, si dovrebbe non solo proseguire ma anche
intensificare l'azione intrapresa a livello nazionale e
comunitario, per favorire il conseguimento della parità
di fatto delle opportunità, mediante l'attuazione
di azioni positive in particolare nei settori della parità
di retribuzione e della parità di trattamento per
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale
e per le condizioni di lavoro;
- considerando che il Parlamento europeo
ha sottolineato l'importanza delle azioni positive;
raccomanda agli Stati membri:
1. di adottare una politica di azione
positiva intesa ad eliminate le disparità di fatto
di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e a promuovere
l'occupazione mista, la quale comporti misure generali e
specifiche adeguate, nel quadro delle politiche e delle
prassi nazionali e nel pieno rispetto delle competenze delle
parti sociali, nell'intento di:
a) eliminare o compensare gli effetti
negativi derivanti, per le donne che lavorano o ricercano
un lavoro, da atteggiamenti, comportamenti e strutture basati
su una divisione tradizionale dei ruoli, all'interno della
società, tra uomini e donne;
b) incoraggiare la partecipazione delle
donne alle varie attività nei settori della vita
lavorativa nei quali esse siano attualmente sottorappresentate,
in particolare nei settori d'avvenire, e ai livelli superiori
di responsabilità per ottenere una migliore utilizzazione
di tutte le risorse umane;
2. di costituire un quadro comprendente
disposizioni appropriate per promuovere e facilitare l'introduzione
e il potenziamento di tali provvedimenti;
3. di adottare, proseguire o incoraggiare
misure di azione positiva nei settori pubblico e privato;
4. di fare in modo che l'azione positiva
comprenda, per quanto possibile, azioni riguardanti gli
aspetti seguenti:
- informazione e sensibilizzazione dei
grande pubblico e del mondo dei lavoro sulla necessità
di promuovere la parità delle opportunità
per le donne nella vita professionale;
- rispetto della dignità delle
donne sul luogo di lavoro;
- studi e analisi qualitative e quantitative
relative alla condizione delle donne nel mercato del lavoro;
- diversificazione delle scelte professionali
e migliore adeguamento delle qualifiche professionali, anche
mediante l'applicazione di misure d'accompagnamento e mezzi
didattici opportuni;
- misure necessarie affinché i
servizi di collocamento, d'orientamento e di consulenza
dispongano di un organico qualificato e sufficiente per
offrire un servizio basato sulle conoscenze necessarie per
far fronte ai problemi particolari delle disoccupate;
- incoraggiamento delle candidature,
delle assunzioni e delle promozioni delle donne nei settori
professionali e nei livelli in cui esse sono sottorappresentate,
in particolare ai posti di responsabilità;
- adattamento delle condizioni di lavoro;
adattamento dell'organizzazione del lavoro e del tempo di
lavoro;
- promozione delle misure di accompagnamento,
ad esempio quelle intese a favorire una migliore ripartizione
delle responsabilità professionali e sociali;
- partecipazione attiva delle donne agli
organi decisionali, compresi quelli che rappresentano i
lavoratori, i datori di lavoro e i dipendenti;
5. di garantire che le azioni e le misure
descritte nei punti da 1 a 4 siano portate a conoscenza
dei pubblico nonché dei mondo del lavoro, in particolare
dei potenziali beneficiari, con tutti i mezzi appropriati
e nel modo più ampio possibile;
6. di permettere ai comitati e agli organismi
nazionali per la parità delle opportunità
di fornire un importante contributo alla promozione di tali
misure. Ciò presuppone che tali comitati ed organismi
siano dotati di adeguati mezzi d'azione;
7. di incoraggiare nei limiti del possibile
le parti sociali a promuovere un'azione positiva nella propria
organizzazione e sul luogo di lavoro, proponendo ad esempio
orientamenti, principi, codici di buona condotta e di prassi
corretta o qualsiasi altra formula adeguata per l'attuazione
di tale azione;
8. di compiere, anche nel settore pubblico,
un'azione intesa a promuovere la parità delle opportunità
che dia l'esempio soprattutto nei settori in cui si utilizzano
o si sviluppano le nuove tecnologie dell'informazione;
9. di prendere i provvedimenti necessari
per raccogliere le informazioni sulle misure prese dagli
organismi pubblici e privati e per assicurare il controllo
e la valutazione di tali misure, e a tale scopo chiede alla
Commissione:
1) di promuovere e di organizzare, insieme
con gli Stati membri, lo scambio sistematico e la valutazione
delle informazioni ed esperienze circa l'azione positiva
all'interno della Comunità;
2) di presentare al Consiglio entro i
tre anni successivi all'adozione della presente raccomandazione
una relazione sui progressi compiuti nell'esecuzione della
stessa, in base alle informazioni che le sono fornite dagli
Stati membri.
rispetto della dignità delle donne
sul luogo di lavoro;