Direttiva 2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione
o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o
le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione
e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli
Stati membri il principio della parità di trattamento.
Articolo 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini della presente direttiva, per "principio
della parità di trattamento" si intende l'assenza
di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata
su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di
uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona
è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere
in una posizione di particolare svantaggio le persone che
professano una determinata religione o ideologia di altra
natura, le persone portatrici di un particolare handicap,
le persone di una particolare età o di una particolare
tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari; o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap,
il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione
a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla
legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente
ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi
provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo
1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato
adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto
di molestia può essere definito conformemente alle
leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di
cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione
ai sensi del paragrafo 1.
5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure
previste dalla legislazione nazionale che, in una società
democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati
e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà
altrui.
Articolo 8
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per
quanto riguarda il principio della parità di trattamento,
disposizioni più favorevoli di quelle previste nella
presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può
in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello
di protezione contro la discriminazione già predisposto
dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente
direttiva.
CAPO II
MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 9
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le
persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione
nei loro confronti del principio della parità di
trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione
del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione,
a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese,
ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione
finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni
e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri
stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano
un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della
presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare,
in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno
della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso,
una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali
relative ai termini per la proposta di azioni relative al
principio della parità di trattamento.
Articolo 10
Onere della prova
1. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali,
per assicurare che, allorché persone che si ritengono
lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio
della parità di trattamento espongono, dinanzi a
un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti
dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare
che non vi è stata violazione del principio della
parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli
Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova
più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle
azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo
1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo
competente indagare sui fatti.