Direttiva dei Consiglio
delle Comunità europee, del 9 febbraio 1976, relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale
e le condizioni di lavoro (76/207/Cee).
ART. 1
1. Scopo della presente direttiva è
l'attuazione negli Stati membri dei principio della parità
di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla
formazione professionale, nonché le condizioni di
lavoro e, alle condizioni di cui al comma 2, la sicurezza
sociale. Tale principio è denominato in seguito "principio
della parità di trattamento".
2. Per garantire la graduale attuazione
dei principio della parità di trattamento in materia
di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta
della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare
il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
ART. 2
1. Ai sensi delle seguenti disposizioni
il principio della parità di trattamento implica
l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento
allo stato matrimoniale o di famiglia.
2. La presente direttiva non pregiudica
la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo
di applicazione le attività professionali ed eventualmente
le relative formazioni, per le quali, in considerazione
della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio,
il sesso rappresenti una condizione determinante.
3. La presente direttiva non pregiudica
le disposizioni relative alla protezione della donna, in
particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
4. La presente direttiva non pregiudica
le misure volte a promuovere la parità delle opportunità
per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio
alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità
delle donne nei settori di cui all'articolo 1, comma 1.
ART. 3
1. L'applicazione dei principio della
parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le
condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione,
agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore
o il ramo di attività, e a tutti i livelli della
gerarchia professionale.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative contrarie al principio della
parità di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate
nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie
al principio della parità di trattamento contenute
nei contratti collettivi o nei contratti individuali di
lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché
negli statuti delle professioni indipendenti;
c) siano riesaminate quelle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative contrarie al
principio della parità di trattamento, originariamente
ispirate da motivi di protezione non più giustificati;
per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti
sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni.
ART. 4
L'applicazione del principio della parità
di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tutti i tipi
e a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento
e di aggiornamento professionali, implica che gli Stati
membri prendano le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative
regolamentari e amministrative contrarie al principio della
parità di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate
nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie
al principio della parità di trattamento contenute
nei contratti collettivi o nei contratti individuali di
lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché
negli statuti delle professioni indipendenti;
c) l'orientamento. la formazione, il
perfezionamento e l'aggiornamento professionali, fatta salva
l'autonomia accordata in alcuni Stati membri a taluni istituti
privati di formazione, siano accessibili secondo gli stessi
criteri e agli stessi livelli senza discriminazioni basate
sul sesso.
ART. 5
1. L'applicazione del principio della
parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni
di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento,
implica che siano garantite agli uomini e alle donne le
medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative contrarie al principio della
parità di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate
nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie
al principio della parità di trattamento contenute
nei contratti collettivi o nei contratti individuali di
lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché
negli statuti delle professioni indipendenti;
c) siano riesaminate quelle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative contrarie al
principio della parità di trattamento, originariamente
ispirate da motivi di protezione non più giustificati;
per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti
sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni.
ART. 6
Gli Stati membri introducono nei rispettivi
ordinamenti giuridici le misure necessarie per permettere
a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione
nei loro confronti del principio della parità di
trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, di far valere
i propri diritti per via giudiziaria. eventualmente dopo
aver fatto ricorso ad altre istanze competenti.
ART. 7
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino
una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata
a livello aziendale o ad un'azione giudiziaria volta a far
osservare il principio della parità di trattamento.
ART. 8
Gli Stati membri fanno in modo che le
misure adottate in applicazione della presente direttiva
e le disposizioni già vigenti in materia siano portate
a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate, quali,
ad esempio; l'informazione sui luoghi di lavoro.
ART. 9
1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
trenta mesi a decorrete dalla notifica e ne informano immediatamente
la Commissione. Per quanto riguarda tuttavia l'articolo
3, comma 2, lettera c), primo periodo, e l'articolo 5, comma
2, lettera c), primo periodo, gli Stati membri effettueranno
un primo esame e una prima eventuale revisione delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative ivi contemplate
nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della
presente direttiva.
2. Gli Stati membri esaminano periodicamente
le attività professionali di cui all'articolo 2,
comma 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto
conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in
questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati
di tale esame.
3. Gli Stati membri comunicano inoltre
alla Commissione il testo delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia
disciplinata dalla presente direttiva.
ART. 10
Entro due anni dalla scadenza dei periodo
di trenta mesi previsto dall'articolo 9, comma 1, primo
periodo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti
i dati utili per permetterle di redigere una relazione,
che sarà sottoposta al Consiglio, sull'applicazione
della presente direttiva.
ART. 11
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.