TRATTATO DI AMSTERDAM
Art.141 (ex art.119) (1)
Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione
del principio della parità di retribuzione tra lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore
Per retribuzione si intende, a norma
del presente articolo, il salario o trattamento normale
di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente
o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo
La parità di retribuzione, senza
discriminazione fondata sul sesso, implica:
a. che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro
pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità
di misura
b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato
a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro
Il Consiglio, deliberando secondo le procedure di cui all'art.
251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta misure che assicurino l'applicazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,
ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
Allo scopo di assicurare l'effettiva
e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa,
il principio della parità di trattamento non osta
a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedono
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero
a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
(2)
1 Art. così modificato dallart.2
par.22, del trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre
1997
2 Comma aggiunto dallart.2 par.22, del Trattato di
Amsterdam