D.P.C.M. 28 ottobre
1997, n. 405
Regolamento recante istituzione ed organizzazione
del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e
21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la legge 10 aprile 1991,
n. 125; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215; Visto l'articolo
18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 12 luglio 1996, recante: "Delega
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro per le pari opportunità";Visto l'articolo
8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;Considerata
l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma
5, della legge n. 400 del 1988 sopracitata, un dipartimento
da affidare alla responsabilità del Ministro per
le pari opportunità, per gli adempimenti inerenti
le funzioni di cui al predetto decreto;Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29
maggio 1997;Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate
nel predetto parere, anche con riferimento alla precisazione
del modello organizzativo prescelto ivi prospettata, in
un quadro coerente con le analoghe strutture di altri dipartimenti;
D'intesa con il Ministro per le pari
opportunità;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1 - Istituzione del Dipartimento
per le pari opportunità.
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri è istituito il Dipartimento per le pari
opportunità, di seguito indicato Dipartimento.
Art.2 - Competenze.
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti
riguardanti:
a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento
delle iniziative normative e amministrative in tutte le
materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle
politiche di pari opportunità;
b) l'acquisizione e l'organizzazione
di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche
dati, nonché la promozione e il coordinamento delle
attività conoscitive, di verifica, di controllo,
di formazione e informazione nelle materie della parità
e delle pari opportunità;
c) l'adozione e il coordinamento delle
iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti
le problematiche della parità e delle pari opportunità;
d) la definizione di nuove politiche
di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative,
nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni
e degli altri enti pubblici nelle materie della parità
e delle pari opportunità;
e) l'indirizzo e il coordinamento delle
amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di
assicurare la corretta attuazione delle normative e degli
orientamenti governativi nelle materie della parità
e delle pari opportunità;
f) la promozione delle necessarie verifiche
in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche
ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza,
di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti
ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23
agosto 1988, n. 400 (2);
g) l'adozione delle iniziative necessarie
all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed
alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione
dei programmi comunitari nelle materie della parità
e delle pari opportunità;
h) la cura dei rapporti con le amministrazioni
statali, regionali, locali, nonché con gli organismi
operanti in materia di parità e di pari opportunità
in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione
europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite,
al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
i) l'adozione delle iniziative necessarie
alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei
rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali,
anche mediante la designazione di rappresentanti.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre,
agli affari generali e agli affari relativi al personale
per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio
di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al
Ministro per le pari opportunità, all'attività
degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento
nonché al necessario coordinamento delle attività
svolte dalla Commissione nazionale per le parità
e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164 (3), e dagli altri organi collegiali
operanti in materia di parità e di pari opportunità.
3. Il Dipartimento provvede, altresì,
alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di
informazioni relative alla materia di competenza del Ministro
per le pari opportunità.
(2) Riportata al n. XXX.
(3) Riportata al n. XL.
3. Ministro.
1. Il Ministro per le pari opportunità,
di seguito indicato "Ministro", è l'organo
di governo del Dipartimento.
4. Uffici di diretta collaborazione del
Ministro.
1. Per il supporto all'esercizio delle
proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione,
il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal
consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal
segretario particolare e dall'addetto stampa.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti
la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.
3. Per l'istruttoria e il coordinamento
tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti le problematiche
di pari opportunità, può essere istituita
una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.
4. Il Ministro può, altresì,
avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti
nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (4).
(4) Riportata al n. XXX.
5. Settore legislativo.
1. È costituito nell'ambito dell'Ufficio
centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 luglio 1989, n. 366 (5), presso il Ministro per le pari
opportunità, un apposito settore legislativo che
provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai
seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione
dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per
le pari opportunità; concertazione sui provvedimenti
normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività
del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto
il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal
Ministro.
3. Il settore legislativo è posto
alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale
con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa
legislativa e dell'attività normativa del Governo
e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta
del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono
agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento
del settore stesso.
(5) Riportato al n. XXXIII.
6. Capo del Dipartimento.
1. Il capo del Dipartimento, nominato
ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (4), cura l'organizzazione ed il funzionamento del
Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività
e dei risultati raggiunti.
2. Le funzioni vicarie, per i casi di
assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono
attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile
di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e
7 del presente decreto.
3. Alle dirette dipendenze del capo del
Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e
per il personale, nonché per le relazioni con il
pubblico.
4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti
con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni
impartite dal Ministro.
(4) Riportata al n. XXX.
7. Organizzazione.
1. Il Ministro provvede con propri decreti
all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso
la costituzione dei seguenti uffici:
a) Ufficio per gli interventi in campo
economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola
nei seguenti servizi:
1) servizio per le politiche economiche
e sociali;
2) servizio per le politiche comunitarie
ed internazionali;
b) Ufficio per gli interventi in materia
di parità e di pari opportunità: provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi:
1) servizio per il coordinamento degli
organismi di parità e di pari opportunità;
2) servizio per le iniziative scientifiche,
culturali e sociali.
2. Gli uffici sono strutture di livello
dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento,
i servizi sono unità operative di base di livello
dirigenziale.
3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento,
provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti
attribuiti agli uffici ed ai servizi nonché alla
preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre,
alla costituzione di eventuali strutture temporanee per
il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi,
nell'ambito delle complessive disponibilità organiche
e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato
dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri
ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4).
(4) Riportata al n. XXX.
8. Personale.
1. All'assegnazione del personale al
Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni
del presente decreto, provvede il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente
fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro, in conformità alle designazioni
del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico
e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400 (4).
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti
il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati
al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.
--------------------------------------------------------------------------------
Decreto 30 novembre 2000 (1).
Riorganizzazione del Dipartimento per
le pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo
n.303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 agosto 2000.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio
2001, n. 18.
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 22 giugno 1990 n. 164
recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione
Nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna;
VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144,
recante "Misure in materia di investimenti", ed
in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di Nuclei
di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione
ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;
VISTI il decreto del Presidente della
Repubblica in data 25 aprile 2000 ed il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 con i
quali la Dott.ssa Katia Bellillo è stata nominata
Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega
di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre
1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione
del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 ottobre 1998 che fissa il contingente
massimo della dotazione organica del Dipartimento per le
pari opportunità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 1994, recante
la istituzione della segreteria della Commissione Nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 maggio 1995 recante
l'ampliamento del contingente della dotazione organica della
Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio
1999 n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO, in particolare, l'art.7, commi
1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo
cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua,
con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare
alle strutture in cui si articola il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo
degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna
delle strutture medesime affidata alle determinazioni del
Segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati,
secondo le rispettive competenze;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 dicembre e 30 dicembre 1999 che hanno
rispettivamente disciplinato la autonoma gestione finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed approvato il bilancio della gestione finanziaria della
medesima Presidenza per l'anno 2000;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 agosto 2000 con
il quale è stato da ultimo disciplinato l'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
VISTO, in particolare, l'articolo 18
del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 agosto 2000 con il quale vengono indicati
i compiti del Dipartimento delle pari opportunità
quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione
e coordinamento delle politiche di pari opportunità
ed il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
CONSIDERATO che il medesimo precitato
articolo 18, comma 2 prevede che la segreteria della Commissione
Nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle pari
opportunità;
RAVVISATA la necessità di procedere
alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali,
alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento
non riguarda gli Uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 8 del precitato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;
D E C R E T A
Art. 1
Competenze
1. Il Dipartimento per le pari opportunità
istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed individuato tra le
strutture generali della medesima Presidenza dall'articolo
2, comma 1 lettera g del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 agosto 2000, citati entrambi nelle premesse,
provvede agli adempimenti riguardanti:
a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative
normative e amministrative in tutte le materie attinenti
alla progettazione e alla attuazione delle politiche di
pari opportunità;
b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche
attraverso la costituzione di banche dati, nonché
la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive,
di verifica, di controllo, di formazione e informazione
nelle materie della parità e delle pari opportunità;
c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio
e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche
della parità e delle pari opportunità;
d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio
e di promozione di progetti ed iniziative, nonché
di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni
e degli altri enti pubblici nelle materie della parità
e delle pari opportunità;
e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni
centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta
attuazione delle normative e degli orientamenti governativi
nelle materie della parità e delle pari opportunità;
f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da
parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della
richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche
relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione
della posizione nazionale nel processo normativo comunitario
e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento
nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea,
il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative
alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali
europei in materia di pari opportunità;
h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali,
regionali, locali, nonché con gli organismi operanti
in materia di parità e di pari opportunità
in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione
europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite,
al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza
del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali
e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante
la designazione di rappresentanti;
l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria
della Commissione Nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, disciplinata dalla
legge 22 giugno 1990, n. 164 citata nelle premesse.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre,
agli affari generali e agli affari relativi al personale
per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio
di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al
Ministro per le pari opportunità, all'attività
degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento
nonché al necessario coordinamento delle attività
svolte dalla Commissione Nazionale per la parità
e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164, e degli altri organi collegiali
operanti in materia di parità e di pari opportunità.
3. Il Dipartimento provvede, altresì,
alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di
informazioni relative alla materia di competenza del Ministro
per le pari opportunità.
Art. 2
Ministro
Il Ministro per le pari opportunità,
di seguito indicato "Ministro", è l'organo
di governo del Dipartimento.
Art. 3
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato
ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento
e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati
raggiunti.
2. Le funzioni vicarie, per i casi di
assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono
attribuite ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5,
comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 2000.
3. Alle dirette dipendenze del Capo del
Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e
per il personale, nonché per le relazioni con il
pubblico.
4. Il Capo del Dipartimento, secondo
le disposizioni impartite dal Ministro, cura i rapporti
con il Segretariato generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché
con la Commissione Nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna.
Art. 4
Organizzazione
1. Il Dipartimento, ferma restando la
possibilità di modifica, da parte del Ministro, delle
relative strutture ai sensi di quanto disposto dall'articolo
4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero massimo
di articolazioni dirigenziali assentite dall'articolo 18,
comma 2 del medesimo decreto, si articola in: a) Ufficio
per gli interventi in campo economico e sociale: provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e si articola nei seguenti
servizi:
1) Servizio per le politiche economiche e sociali;
2) Servizio per le politiche comunitarie ed internazionali.
b) Ufficio per gli interventi in materia di parità
e di pari opportunità: provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), h), i) e l), e si articola nei seguenti servizi:
1) Servizio per il coordinamento degli organismi di parità
e di pari opportunità;
2) Servizio per le iniziative scientifiche, culturali e
sociali.
c) Servizio per gli affari generali, personale e relazioni
con il pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 3:
provvede agli adempimenti concernenti gli affari generali
e quelli relativi al personale ed alla gestione amministrativo-contabile
nonché quelli relativi alle relazioni con il pubblico.
d) Nucleo di valutazione di supporto alla programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ex
articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 citata nelle
premesse: provvede agli adempimenti di cui all'articolo
6 del presente decreto.
2. Gli uffici sono strutture di livello
dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento,
i servizi sono unità operative di base di livello
dirigenziale.
Art. 5
Segreteria della C.N.P.P.O.
1. La segreteria della Commissione Nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 agosto 2000 opera presso il Dipartimento per le pari
opportunità. Alla segreteria sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione,
dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; ricerche
legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché
raccolta, esame e predisposizioni di documentazione attinenti
all'attività della Commissione, dell'ufficio di presidenza
e dei gruppi di lavoro; verbalizzazione delle riunioni;
esecuzione delle delibere e delle disposizioni della Commissione
e della sua Presidente;
b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione,
dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
2. La segreteria di cui al comma 1 è
collocata, in posizione di autonomia funzionale all'operatività
della Commissione Nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, nell'ambito dell'Ufficio
per gli interventi in materia di parità e di pari
opportunità - Servizio per il coordinamento degli
organismi di parità e di pari opportunità,
che verifica l'esatto svolgimento degli adempimenti istruttori
e delle procedure amministrativo-contabili espletati, in
esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con
utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo
del Centro di responsabilità pari opportunità
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
Art. 6
Nucleo di valutazione
1. In attuazione dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999 n. 144, citata nelle premesse, ed in conformità
delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la
costituzione, presso le amministrazioni dello stato e presso
quelle regionali, di Nuclei di valutazione e monitoraggio
degli investimenti pubblici è inserito, nella articolazione
organizzativa del Dipartimento per le pari opportunità,
il Nucleo di valutazione con i seguenti compiti:
- supportare il ruolo del Dipartimento nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di programmi, progetti
e politiche di intervento promossi e attuati dalle amministrazioni
centrali, regionali e locali, finanziati con risorse nazionali
e comunitarie ai fini della verifica del rispetto del principio
di pari opportunità;
- stabilire linee di collegamento con i Nuclei di Valutazione
costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali;
- assicurare l'elaborazione, la raccolta e la diffusione
di linee metodologiche e di analisi in grado di valorizzare
e trasferire le migliori pratiche, elevare ed equilibrare
il livello qualitativo delle politiche pubbliche di pari
opportunità e di ottimizzare l'impiego delle risorse
progettuali e finanziarie.
2. I componenti del Nucleo sono individuati,
con provvedimento del Ministro per le pari opportunità,
tra personale appartenente alla Pubblica Amministrazione
ovvero tra esperti estranei alla Pubblica Amministrazione.
L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilità
di rinnovo.
3. Con successivo provvedimento verrà
individuata la composizione del Nucleo di Valutazione tenendo
anche conto delle risorse disponibili, la analitica declaratoria
delle competenze ad esso demandate e verrà disciplinata
la articolazione della segreteria tecnico-organizzativa
quale relativa struttura di supporto.
4. Ai costi di funzionamento del Nucleo
di Valutazione, si provvederà con il fondo di cui
ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999 n. 144 a valere
sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento
per le pari opportunità per la medesima finalizzazione.
Alla disciplina delle spese di funzionamento di cui al presente
comma si provvederà con il decreto di cui al precedente
comma 3.
Art. 7
Personale
1. Alla assegnazione di personale al
Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione Nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento
e per la segreteria della stessa Commissione Nazionale con
i provvedimenti citati nelle premesse provvede il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo
quanto previsto dall'articolo 5 del più volte citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 2000.
2. Il presente decreto verrà inviato,
per il successivo iter, al Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio bilancio e ragioneria.