Legge 22 giugno 1990,
n. 164
Art. 1.
Costituzione della Commissione.
1. Nell'intento di assicurare la piena
realizzazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione,
è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Commissione nazionale per la parità e
le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella
presente legge con il termine <<la Commissione>>
- con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi
rimovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti
delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità
in conformità all'art. 3 della Costituzione.
2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel
Comitato consultivo per la parità di opportunità
presso la Commissione delle Comunità europee, secondo
le modalità di cui all'art. 2, comma 3, lettera m).
3. La Commissione è la struttura di supporto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con
gli altri Paesi per quanto
riguarda le tematiche femminili.
Art. 2.
Competenze della Commissione.
1. La Commissione fornisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l'espletamento
dell'attività volta a realizzare la parità
fra i sessi e ad assicurare pari opportunità tra
uomo e donna.
2. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle
modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine
dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie
per assicurare pari opportunità tra uomo e donna,
assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento
delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare
iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle
medesime finalità.
3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità
ed in relazione all'attività degli organismi, anche
internazionali, che si occupano dei problemi della parità:
a) formula proposte per il coordinamento delle politiche
sociali,economiche e culturali, al fine di realizzare la
parità di diritti e di opportunità fra uomo
e donna;
b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative
riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni
statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento
delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto
della loro autonomia;
c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato
di attuazione della parità tra i sessi, anche in
relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria,
nonché alle norme comunitarie ed internazionali;
d) segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le eventuali
iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma
di Governo e della politica istituzionale dello stesso,
per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza
tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;
e) fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa
legislativa e dell'attività normativa del Governo,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione
degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità
tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di
Governo e della politica istituzionale dello stesso;
f) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio
dei Ministri, in relazione ai diversi settori legislativi,
le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione
del principio della parità fra i sessi, suggerendo
le modifiche ritenute opportune;
g) segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le iniziative
ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della
pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed
in genere per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione,
salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
h) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio
dei Ministri lo stato di attuazione della parità
tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando,
per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;
i) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative
volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla
vita politica, sociale ed economica;
l) cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti
lo stato di attuazione della parità fra i sessi e
la legislazione di particolare interesse per le donne, anche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi,
nonché promovendo il miglior utilizzo delle fonti
sia pubbliche sia private;
m) ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione,
indica al Presidente del Consiglio dei Ministri per la designazione
i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali,
nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi.
4. Le competenze della Commissione non riguardano la materia
della parità tra i sessi nell'accesso al lavoro e
sul lavoro.
Art. 3.
Durata e composizione della Commissione.
1. La Commissione dura in carica tre
anni ed è composta da ventinove donne, nominate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto,
delle quali:
a) sette, prescelte nell'ambito delle associazioni e dei
movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale;
b) undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili
dei partiti politici;
c) tre, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali
e della cooperazione femminile più rappresentative
sul piano nazionale
e) quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte
in attività scientifiche, letterarie e sociali.
Art. 4.
Presidenza della Commissione.
1. La presidente della Commissione è
nominata tra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. La Commissione designa nel proprio ambito,
a maggioranza, una vicepresidente e una segretaria, che
insieme alla presidente costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. Gli incarichi di vicepresidente e di segreteria della
Commissione sono conferiti, sulla base delle designazioni
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3. Alla presidente spetta la rappresentanza della Commissione,
il coordinamento dei lavori e la costante informazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri circa le iniziative
adottate.
Art. 5.
Gruppi di lavoro.
1. Per lo svolgimento delle proprie attività,
la Commissione può
articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione
di esperti e consulenti nominati ai sensi dell'art. 6.
2. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono, altresì,
partecipare, qualora la presidente del gruppo di lavoro
ne faccia richiesta, consiglieri ed esperti già incaricati
ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché funzionari con qualifica dirigenziale di altre
pubbliche amministrazioni.
Art. 6.
Esperti e consulenti.
1. La Commissione si avvale di cinque
esperti dei problemi attinenti alla parità tra i
sessi, nonché di propri consulenti.
2. Gli incarichi agli esperti ed ai consulenti, scelti anche
fra estranei alla pubblica amministrazione, secondo la previsione
di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono conferiti su proposta dell'ufficio di presidenza
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato
il compenso degli esperti e dei consulenti.
Art. 7.
Segreteria della Commissione.
1. Per l'espletamento della propria attività
la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti
e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del quale è
costituita apposita segreteria.
2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Alla istituzione della segreteria della Commissione si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta della presidente della Commissione. Il decreto
istitutivo determina, altresì, l'organizzazione ed
il funzionamento della segreteria.
4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie
per il suo funzionamento.
Art. 8.
Documentazione e relazioni.
1. La Commissione fornisce le opportune
informazioni sulle
iniziative assunte, curandone la diffusione.
2. La Commissione predispone annualmente una relazione per
il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente la
specifica illustrazione delle attività svolte, con
l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute
e delle occorrenze finanziarie per l'anno successivo. La
relazione può essere trasmessa dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Parlamento
europeo.
Art. 9.
Regolamento interno della Commissione.
1. La Commissione adotta a maggioranza
qualificata dei suoi membri
il proprio regolamento interno.
Art. 10.
Termine per la costituzione della Commissione
1. La Commissione è costituita
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, stimato in lire 500 milioni per l'anno
1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni
per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento <<Istituzione
della Commissione per la parità uomo-donna presso
la Presidenza del Consiglio >>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.