Legge 30 aprile 1990
n.16
Commissione regionale per le pari opportunità fra
uomo e donna in materia di lavoro
ART. 1
(Istituzione e finalità della
Commissione)
1. Per il conseguimento delle finalità
previste dall' art. 3 della Costituzione e dell' art. 2
dello Statuto della Regione Puglia, e' istituita la Commissione
regionale per l' attuazione dei principi di parità
di trattamento (legge n. 903 del 9- 12- 1977) e per l' uguaglianza
di opportunità in materia di lavoro fra i cittadini
di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni
dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti
la effettiva uguaglianza fra i lavoratori e lavoratrici;
per promuovere l' accesso al lavoro e la progressione professionale
delle donne.
ART. 2
(Attribuzioni)
1. La Commissione, in ordine alle finalità
di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle
stesse:
a) verifica e valuta, in modo continuativo
e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia
della legislazione statale e regione riferita alla condizione
femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare,
sull' applicazione effettiva delle norme di parità
in materia di lavoro;
b) esprime pareri al Consiglio e alla
Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi
che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione
femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento
del procedimento di approvazione;
c) propone le eventuali e opportune modifiche
alla disciplina regionale al fine di conformarla all' obiettivo
dell' uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di
formazione, lavoro;
d) opera per la rimozione delle forme
di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche
individualmente.
- promuovendo tentativi di conciliazione
fra le parti;
- proponendo nelle sedi competenti la
la soluzione delle controversie;
- fornendo pareri e consulenza tecnica
ai soggetti discriminati e/ o alle loro organizzazioni;
- promuovendo eventuale assistenza legale
gratuita nel rispetto dell' autonomia di scelta del difensore
da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa
dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione
che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale
non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano
parte del nucleo familiare il cui reddito complessivo non
raggiunga l' importo della pensione sociale moltiplicato
per i membri del nucleo familiare;
e) raccoglie elementi e adotta iniziative
finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti
la condizione femminile in materia di
lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo
un migliore utilizzo delle fonti di informazione;
f) svolge e promuove indagini conoscitive
e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro
nell' ambito regionale, anche al fine di individuare le
forme di discriminazione diretta e indiretta;
g) promuove progetti e interventi intesi:
-ad incrementare la valorizzazione professionale
delle donne già occupate;ad espandere l' accesso
delle donne al lavoro;
-a sollecitare programmi di orientamento
e di formazione professionale in grado di determinare condizioni
di effettiva pari opportunità;
h) promuove e sostiene l' adozione di
azioni positive definite con specifici programmi di intervento
da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l' esecuzione;
i) esamina gli aspetti della condizione
delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta
iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;
l) svolge un' azione di collegamento
nell' ambito regionale fra organismi, che operano nel campo
della parità e delle pari opportunità, istituiti
dagli Enti Locali, nonché fra tutti gli organismi
che perseguono analoghe finalità;
m) promuove un' adeguata rappresentanza
delle donne nelle commissioni e negli organismi
competenti in materia di lavoro e di
formazione professionale le cui nomine sono di competenza
regionale.
2. Le modalità di attuazione delle
attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite
da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.
ART. 3
(Rapporti di collaborazione)
1. La Commissione, nei limiti e secondo
le modalità previste dall' art. 4 del DPR
24- 7- 1977, n. 616, sviluppa i rapporti
di collaborazione:
a) con la Commissione europea per la
promozione di azioni positive a favore della donna e con
tutti gli organismi internazionali operanti nel settore;
b) con il Comitato nazionale per l' attuazione
di principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui
al DM 8- 10- 82 e con la Commissione nazionale per la realizzazione
della parità tra uomo e donna, istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) con le organizzazioni femminili italiane
ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne
emigrate o immigrate;
d) con analoghi comitati e commissioni
istituiti nelle altre Regioni italiane, nonché con
la Consulta regionale femminile della Puglia;
e) con gli istituti di ricerca e le università
della Regione, anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.
ART. 4
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione e' composta da:
- 1 rappresentante donna designata rispettivamente
da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle associazioni femminili aventi a livello
nazionale o regionale effettiva rappresentatività
sociale, con almeno due anni di operatività nella
regione, impegnate nel campo della parità e delle
pari opportunità nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi
presenti nel Consiglio Nazionale dell'
Economia e del Lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Associazioni di cooperative maggiormente
rappresentative;
- 1 componente designato dalla Consulta
regionale femminile;
- il Consigliere di parità nominato
presso la CRI;
- l' Assessore al Lavoro o, su sua delega,
il Coordinatore del Settore Lavoro.
2. Le designazioni sono inviate al Presidente
del Consiglio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge in sede di prima applicazione e all'
inizio di ogni legislatura successiva.
L' individuazione delle aventi titolo
e' compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione
competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione
presentata dagli interessati.
3. Ogni proposta di candidatura deve
essere corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare
competenza, i titoli scientifici o professionali relativi
ai compiti di cui all' art. 2 della presente legge.
4. Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti
della Commissione secondo quanto previsto dalla LR 23- 6-
1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di
rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.
5. In caso di dimissioni, o decadenza
di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla
sostituzione entro 60 giorni, su indicazione dello stesso
gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria
e con le stesse modalità previste per le elezioni.
6. Ai lavori della Commissione possono
essere invitati esperti, nonché i funzionari responsabili
dell' Osservatorio del Mercato del Lavoro, della Formazione
Professionale e del Lavoro.
ART. 5
(Durata, funzionamento e sede della Commissione)
1. La Commissione, nella prima seduta,
convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge
nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti,
con voto limitato ad una, la Presidente nonché due
Vice Presidenti.
2. Alla Presidente spetta il compito
di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere
le sedute.
3. La convocazione della Commissione
può essere altresì richiesta da un quinto
delle sue componenti.
4. La Presidente e le due Vice Presidenti
costituiscono l' Ufficio di Presidenza.
5. Sulla data di convocazione della Commissione
e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente
l' Ufficio di Presidenza.
6. Per il proprio funzionamento la Commissione
può adottare un regolamento interno.
7. Per la validità delle sedute
della Commissione e' necessaria la presenza della maggioranza
delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza delle presenti.
8. La Commissione di norma svolge le
proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro
e tal fine può avvalersi, temporaneamente dell' apporto
di esperti esterni.
9. Le componenti la Commissione restano
in carica per tutta la durata della legislatura e in regime
di prorogati sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio
regionale.
10. La Commissione, che è organo
consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede
presso l' Assessorato regionale al lavoro, che garantisce
il necessario supporto organizzativo per l' espletamento
dei compiti della Commissione, nonché un funzionario
con compiti di segretario.
ART. 6
(Attività della Commissione)
1. La Commissione propone al Consiglio
regionale un programma triennale di attività con
la indicazione del costo finanziario e il relativo piano
annuale di realizzazione.
2. La Commissione, inoltre, predispone,
entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla
condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e
la trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che
ne cura la trasmissione ai Consiglieri e la iscrive all'
ordine del giorno del Consiglio per l' esame.
3. I componenti della Commissione hanno
diritto di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli
enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti
adottati, nonché tutte le informazioni necessarie
all' esercizio delle loro funzioni.
4. Alle componenti della Commissione
spetta il trattamento previsto dall' art. 4 della LR 12-
8- 1981, n. 45.
ART.7
(Obbligo alla riservatezza)
1. Le informazioni e i documenti assunti
dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono
essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti
in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.
ARTICOLO 8
(Collegio per le pari opportunità)
1. Il Presidente della Giunta regionale,
su proposta della Commissione, nomina il Collegio per le
pari opportunità composto da:
a) un magistrato ordinario che abbia
esperienza in materia di diritto del lavoro e pari opportunità,
con funzioni di coordinamento;
b) il responsabile dell' Ispettorato
regionale del lavoro;
c) un docente universitario di diritto
del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla
condizione femminile nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio
per le pari opportunità.
3. Il Collegio ha sede presso l' Assessorato
al Lavoro.
4. Il Collegio per le pari opportunità
svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni sotto
elencate:
a) fornire pareri e consulenze di cui
alla lett. d) del precedente art. 2;
b) elaborare codici di comportamento,
previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti
a specificare le regole di condotta conformi alla parità
e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle
discriminazioni.
5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla
richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie
decisioni.
6. In caso di particolare urgenza, il
termine e' ridotto a quindici giorni;
7. Il Collegio dura in carica cinque
anni.
8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione
di nomina secondo i criteri previsti dall' art. 5 della
LR 12- 8- 1981, n. 45.