Legge 9 giugno 1980
n. 70
Istituzione della Consulta regionale femminile
ART. 1
La Regione, nell' ambito delle proprie
attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati
dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e
2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale
femminile.
ART. 2
La Consulta regionale femminile collabora
a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena
parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla
Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto
e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità
della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione
politica, economica, sociale e culturale.
ART. 3
La Consulta regionale femminile:
a) contribuisce attivamente alla elaborazione
della programmazione, pianificazione e legislazione regionale,
con particolare riferimento alle condizioni di vita e di
lavoro della donna in rapporto all' assetto economico e
sociale della Regione;
b) segnala l' opportunità di proporre
al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione,
provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti
della donna;
c) promuove iniziative per la soluzione
concreta dei problemi affrontati e per l' attuazione dei
programmi e delle leggi;
d) propone a livello degli Enti locali
e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione
di consulte femminili;
e) promuove indagini conoscitive sui
problemi che si devono affrontare per consentire un pieno
inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica
e politica;
f) promuove dibattiti pubblici, convegni
ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
g) cura la raccolta e la diffusione di
materiale bibliografico e documentario, nonché la
pubblicazione di volumi e periodici.
La Consulta femminile, inoltre, promuovere
ogni più consapevole partecipazione della donna alle
decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette
le istanze alla Regione.
ART. 4
La Consulta regionale femminile e' composta
da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:
a) delle associazioni e gruppi femminili
e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività
a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità
istituzionali l' emancipazione e la liberazione della donna;
siano democraticamente strutturate e svolgano a livello
regionale attività non circoscritta ad interessi
di categoria professionale;
b) delle Commissioni femminili o uffici
lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti
nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
c) delle Commissioni o movimenti femminili
delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel
Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
d) delle Commissioni o movimenti femminili
e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici
ed antifascisti.
Sono di volta in volta invitate a partecipare
ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali
interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Su proposta della consulta, nuove associazioni,
gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo possono essere ammessi a far
parte della Consulta medesima. Le domande delle associazioni,
gruppi o movimenti vengono presentate all' Ufficio di Presidenza
del Consiglio che accerta l' esistenza dei requisiti richiesti.
L' incarico di componente della consulta non da' diritto
a compensi comunque denominati.
ART. 5
Un' associazione, gruppo o movimento
cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di
cui al precedente art. 4.
ART. 6
Le componenti della Consulta, sia effettive
che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro
60 giorni dall' inizio di ogni legislatura, su designazione
delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'
art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto
del Presidente della Giunta regionale e restano in carica
sino alla scadenza della legislatura.
La Consulta e' insediata dal Presidente
della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle
sue componenti.In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi
altra causa di cessazione dalla carica di un membro della
Consulta, il successore e' nominato nei modi previsti dal
primo comma e resta
in carica fino alla scadenza del mandato
del sostituito. L' attività della consulta e' coordinata
a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri
secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui
all' art. 10 della presente legge.
ART. 7
La Regione sente la Consulta quando sono
in discussione programmi e provvedimenti legislativi che
hanno rilevanza per la condizione femminile.
La Consulta può chiedere a sua
volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza
economica, sociale e culturale. I pareri sono resi con relazione
scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti
della minoranza.La Consulta può, altresì,
presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti
organi regionali. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà
di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.
La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie
riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti
nelle materie che formano oggetto delle discussioni.
ART. 8
La Consulta ha sede presso il Consiglio
regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale
necessario al suo funzionamento.
ART. 9
Le iniziative proposte dalla Consulta
ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in
volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari
di bilancio.
ART. 10
La Consulta redige il proprio regolamento
interno entro tre mesi dal suo insediamento.
Il regolamento e' approvato dal Consiglio
regionale.