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Regione Puglia
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NORMATIVA
Normativa » Norm. Regionale » Gli organismi per le pari opportunita' a livello territoriale

Legge 9 giugno 1980 n. 70
Istituzione della Consulta regionale femminile

ART. 1

La Regione, nell' ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.

ART. 2

La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

ART. 3

La Consulta regionale femminile:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all' assetto economico e sociale della Regione;

b) segnala l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l' attuazione dei programmi e delle leggi;

d) propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;

e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

g) cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici.

La Consulta femminile, inoltre, promuovere ogni più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.

ART. 4

La Consulta regionale femminile e' composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

a) delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l' emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;

b) delle Commissioni femminili o uffici lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;

c) delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;

d) delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima. Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all' Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l' esistenza dei requisiti richiesti. L' incarico di componente della consulta non da' diritto a compensi comunque denominati.

ART. 5

Un' associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.

ART. 6

Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall' inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all' art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta e' insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore e' nominato nei modi previsti dal primo comma e resta

in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. L' attività della consulta e' coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all' art. 10 della presente legge.

ART. 7

La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali. La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

ART. 8

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.

ART. 9

Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

ART. 10

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento e' approvato dal Consiglio regionale.

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