Decreto Legislativo
26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53"
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina
i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità
di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché
il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di
maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e
13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità si intende l'astensione
dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternità;
c) per "congedo parentale, si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si
intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice
o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore",
salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i
dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato,
di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente
testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni,
ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti
economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a
tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso
il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia
di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti,
secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche
e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici
e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
può assumere personale con contratto a tempo determinato
o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni
delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico può avvenire anche con anticipo fino
ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti,
per i contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione
avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice
recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano
applicazione fino al compimento di un anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo
o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso
di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di età del bambino o nel primo
anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le
medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto
può essere anticipato ai fini del sostegno economico,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire tale anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure
per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di
età del figlio, che hanno informato il datore di
lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni
vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
8.
2. La tutela si applica, altresì,
alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione
o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria
e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale,
le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso
le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate,
con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre
che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche per la tutela della maternità,
in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio
fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità
di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte
secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma
8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici
al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare
l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio
di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro,
indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre
mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresì,
spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi
del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni
inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice
sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio, può disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al
presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo
17.
7. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto
fino a sei mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non
possono svolgere attività in zone classificate o,
comunque, essere adibite ad attività che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert
durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici
di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza,
non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne
che allattano ad attività comportanti un rischio
di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal
presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire
al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di
Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente
testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo
6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano al personale femminile del corpo di polizia
penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma
3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di
adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17,
comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette
mesi successivi al parto il personale militare femminile
non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito
il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per il personale
delle Forze armate, nonchè con il Ministro dei trasporti
e della navigazione per il personale delle capitanerie di
porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità
per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli
effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione
ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni
di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la
sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione
di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per
la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di
lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione
al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o
dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi
o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione
scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio, che può disporre l'interdizione dal
lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma
1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto
sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione
di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo
7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli
2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione
europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici,
fisici e biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici
e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro,
la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali
connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al
comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina
contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati
B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici
e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto
a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,
nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario
di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui
al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro
apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario
di effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto
dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonché da ogni altra disposizione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo
di maternità dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e
3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione
del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto
di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro può disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione
di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o più periodi, la cui durata sarà determinata
dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla
lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento
medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o
su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza constati l'esistenza delle
condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi
previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto
fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti
gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge
22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni
ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza
o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali
non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e
28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto
di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici
devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennità di maternità il certificato
medico indicante la data presunta del parto. La data indicata
nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio,
ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi
1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per
tutto il periodo del congedo di maternità, anche
in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità e' corrisposta
con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità
devono essere computati nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano
ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle
liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali
di fruizione dell'indennità di mobilità. I
medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento
del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato
per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati,
ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano
a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente
spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di
mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23
luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo
di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego
in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento
a corsi di formazione professionale.
Art. 23.
Calcolo dell'indennità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione
della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende
la retribuzione media globale giornaliera del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il
rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità
o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione
gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera
si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori
non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione
di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che
si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato
risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro
della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro
effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il
numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto
per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che
si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle
ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo
di paga preso in considerazione per il numero di giorni
lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo
stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità
è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b)
e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate,
sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera
di maternità purché tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo
non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta
giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia
o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli
enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del
periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia
del figlio fruito per una precedente maternità, ne'
del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,
ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista
dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità
abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento
dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità anziché all'indennità
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle
condizioni indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento
della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi
non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione,
ha diritto all'indennità giornaliera di maternità,
purché al momento dell'inizio del congedo di maternità
non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla
data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio
che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,
nell'assicurazione obbligatoria per le indennità
di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo
di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla
data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del
congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità
giornaliera di maternità.7. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2,
commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità,
non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna
anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento
dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e
per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i
periodi corrispondenti al congedo di maternità di
cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici,
a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata
in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa
viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo
in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità
e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima
gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto
nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di
cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può
essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o
che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età
non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante
i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo
26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato
i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto
a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo
di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione
e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità
ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione certifica
la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26,
nonché la durata del periodo di permanenza all'estero
nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA'
Art. 28.
Congedo di paternità
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro
la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo
e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello
previsto dall'articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26,
comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27,
comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni
previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di
cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e
7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto
anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi
dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo
di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,
elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti
il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto
di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti
dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre di minore con handicap in situazione
di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del
congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo
42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del
congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui
al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente
alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente
ai sensi dell'articolo 32.
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e
4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale
di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori
e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità
e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il
periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo
33.
3. Per i periodi di congedo parentale
di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto
ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo
i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione
al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta
con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo
22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere
a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli
2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che
danno diritto al trattamento economico e normativo di cui
all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione
figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo
25.
2. I periodi di congedo parentale di
cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno
diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalità della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto
nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna
retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste
il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione
figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento
della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i
soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale
cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto
periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive
ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi
non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che
danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente
al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,
nella misura massima di cinque anni, con le modalità
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti
possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza
di effettiva attività lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente
Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo
34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo
parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa
fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionale si applicano le disposizioni
dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione certifica
la durata del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al
presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire
alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma
1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione
del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora
ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o
di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo
39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi
di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere
utilizzate anche dal padre.
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino con handicap in situazione di gravità
e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese.
3. Successivamente al raggiungimento
della maggiore età del figlio con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti
permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese, spettano a condizione che sussista convivenza
con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza
al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo
33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono
essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con
il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo
33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo
di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo
e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. L'indennità e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare
dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione
per le prestazioni di maternità, l'indennità
di cui al presente comma e' corrisposta con le modalità
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori non può superare
la durata complessiva di due anni; durante il periodo di
congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di
cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al
presente Capo e' dovuta un'indennità, a carico dell'ente
assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità
e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio
con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 34, comma 5.
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente
Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35,
comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di
cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione
figurativa.
Art. 45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi
di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita
del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento
di soggetti con handicap in situazione di gravita'.
Art. 46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7,
comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di età non superiore
a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente,
ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi
1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo
a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore,
il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui
ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo
non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia
del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia
del figlio sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo
22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia
del figlio e' dovuta la contribuzione figurativa fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica
quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita
del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e' dovuta
la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino
di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo
47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo
anno di età si applica la disposizione di cui al
comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa
fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del
bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo
di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro
genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo
motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al
presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere
a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro
notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore
a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore
a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono
altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice
o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3,
5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma
2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere
licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti
dal Capo III, nonchè fino al compimento di un anno
di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera
in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera
il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si
applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro
per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto
di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera
il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa
l'attività dell'azienda o del reparto cui essa e'
addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia
funzionale. La lavoratrice non può altresì
essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, e' nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale
e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice
o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di
paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la
durata del congedo stesso e si estende fino al compimento
di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni
del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.
Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del
congedo di maternità e di paternità.
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo
54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto
alle indennità previste da disposizioni di legge
e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo
di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche nel caso di adozione e di affidamento,
entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata
dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato
o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta
convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente
articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti
al preavviso.
Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto
di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno
diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva
ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza
o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo
la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso
o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unità produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino
a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità
del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle
lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta
il trattamento economico pari all'indennità prevista
dal presente testo unico per i congedi di maternità,
di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti
prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di
cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto
dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico
a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto
l'ultimo rapporto di lavoro.
Art. 58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma
2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi
connessi allo stato di maternità, disciplinate dal
presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato
giuridico del personale in servizio permanente delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità,
previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli
effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi
periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera,
salva la necessità dell'effettivo compimento nonché
del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta
dal servizio per congedo parentale e per la malattia del
figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati,
equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli
32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile,
ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti
dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del
servizio.
Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie
e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale,
di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate
a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno
diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, sempre ché non si trovino in periodo
di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività
lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali
si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione
di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma
2)
1. In attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare,
del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il
lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti
di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda
la durata dei congedi previsti dal presente testo unico.
Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore
a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato
la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
pieno per un periodo in parte coincidente con quello del
congedo di maternità, e' assunta a riferimento la
base di calcolo più favorevole della retribuzione,
agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma
4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo
8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in
materia contributiva.
Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta
l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a
carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario
medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa
provincia di industrie similari che occupano lavoratori
interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento
alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per
la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò
non fosse possibile, si farà riferimento alla media
dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del
territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio
per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano
lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si prenderà a riferimento
il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità
di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione che, all'inizio
del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni
al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna,
anche se non ultimato.
Art. 62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico
e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi
domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo
22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le
modalità e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità
e di paternità di cui alle presenti disposizioni
per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative
di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti
per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli
con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo
7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto alle prestazioni di maternità e di paternità
a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi
nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici
e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e
di paternità, mediante certificazione di iscrizione
d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi,
riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate
sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il
periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma
6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono
determinate sulla base della retribuzione fissata secondo
le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale
determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai
fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee,
fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli
operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle
singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della
retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella
di cui al comma 5.
Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità,
alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie,
si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternità prevista dalla disposizione di cui al comma
16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
Art. 65.
Attivita' socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art.
8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4
e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui
al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, impegnati in attività socialmente
utili hanno diritto al congedo di maternità e di
paternità. Alle lavoratrici si applica altresì
la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo
unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di
cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura
assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di
congedo di maternità e di paternità, viene
corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per
cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite
rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività
socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine
del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati
a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti,
senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli
39 e 40.
5. L'assegno e' erogato anche per i permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo
42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66.
Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività
commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047,
4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle
imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta
una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza
e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo
68.
Art. 67.
Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo
66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda
in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta
del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea
o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento,
l'indennità di maternità di cui all'articolo
66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre
mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei
anni di età, secondo quanto previsto all'articolo
26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo
27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari.
Art. 68.
Misura dell'indennità
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone
e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta,
per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre
mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera
pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera
per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista
dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente
il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane
ed esercenti attività commerciali e' corrisposta,
per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre
mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una
indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi
non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione
medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente
per territorio, e' corrisposta una indennità giornaliera
calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta
giorni.
Art. 69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente
Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio
2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo
32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del
bambino.
Capo XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70.
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte
a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella
D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennità
di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma
1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque
dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali
dalla libera professionista nel secondo anno precedente
a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di
cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo.
Art. 71.
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 19