Legge 5 febbraio 1992, n.
104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate."
Art. 33. Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo
di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3,
che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della
citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne
in situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n.
324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n 423, ha fornito
l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati
da ultimo dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n.
53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda
anche l'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000
si veda la circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato
abrogato dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.