Decreto legge 29 marzo 1991,
n. 103
Convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166 Disposizioni
urgenti in materia previdenziale
Art. 8
Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti
da amministrazioni pubbliche
1. L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico
previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma,
e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici
madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici,
salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di
migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto
direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.