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NORMATIVA
Normativa » Norm. Regionale » La tutela della lavoratrice madre e i congedi parentali

Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103
Convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166 Disposizioni urgenti in materia previdenziale

Art. 8
Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche
1. L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

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