DPR 25 NOVEMBRE 1976
N. 1026 Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre
1971 n.1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
Art.1.
Le norme che vietano il licenziamento
non escludono il licenziamento per esito negativo della
prova.
Art.2.
Nel caso che il bambino sia nato morto,
o sia deceduto durante il periodo di interdizione dal lavoro,
il divieto di licenziamento, cessa alla fine di tale periodo.
Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione
e prima del compimento di un anno di età, il divieto
cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Art.3.
Ricorre il caso di colpa grave previsto
dalia lettera a) dell'art. 2 della legge ove la lavoratrice
dia luogo a fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art.
2119 del Codice Civile. La riconsegna del lavoro, da parte
della lavoratrice a domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo
18 della legge, è correlata con il divieto di effettuare
prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro sicché
il relativo rapporto permane a tutti gli effetti. La lavoratrice
che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto
comma dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente
sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza
di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza
al parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari
all'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione.
Il divieto di sospensione disposto dall'ultimo comma dell'art.
2 della legge opera anche nei casi di riduzione dell'orario
di lavoro. La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste
il divieto di licenziamento, nel caso di sospensione del
reparto al quale è addetta non avente autonomia funzionale,
sarà spostata ad altro reparto attivo dell'azienda
e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle
originarie, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma
dell'art. 3 della legge.
Art.4.
Per la determinazione dell'inizio del
periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo
comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto
300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato
medico di cui al successivo art. 14. Il termine di 90 giorni
fissato per la presentazione della certificazione decorre
dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata
la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La mancata
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente
tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro
e la presentazione della certificazione non dà luogo
a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica
natalizia.
Art.5.
Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia
e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida,
e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico
e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi
ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono
i seguenti:
A) Quelli previsti dagli articoli 1 e
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti;
B) Quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi
e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali
di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni:
durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili
e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione
in piedi per più di metà dell'orario o che
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante:
durante la gestazione e fino al termine di interdizione
dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale,
o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia
frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o
con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli
infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive
e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la
manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del
riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli
aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione
in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro. Il periodo per il quale è
previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge,
che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni,
può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili,
su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche
conto dello stato di salute dell'interessata. L'ispettorato
del lavoro può ritenere che sussistano condizioni
ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma,
e dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano
periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti
di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione,
specie in periodi di epidemia. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, il certificato medico di gravidanza
dovrà essere presentato il più presto possibile.
Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita
dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali
però diventano operanti soltanto dopo la presentazione
di detto documento.
Art.6.
Il computo del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della
legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Art.7.
I periodi di astensione obbligatoria
e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della
durata del periodo di apprendistato.
Art.8.
La lavoratrice che intenda avvalersi
del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'articolo
7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al
datore di lavoro e all'istituto assicuratore ove quest'ultimo
sia tenuto a corrispondere la relativa indennità,
precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.
Art.9.
I periodi di astensione obbligatoria
e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della
legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla
pensione e della determinazione della misura di questa a
norma dell'art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, numero 1827, convertito con modificazioni nella legge
6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
Art.10.
Fermo restando che i riposi di cui all'articolo
10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità
di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro
distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata
tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto
delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo,
la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato
del lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico
sostitutivo.
Art.11.
Le dimissioni presentate durante il periodo
per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge,
il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla
lavoratrice anche all'ispettorato del lavoro, che le convalida.
A detta convalida è condizionata la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Art.12.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 20
della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della
gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio
della gestazione, si considera aborto. E' considerata invece
come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea,
o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione. Per il computo dei periodi
di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio
dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri
fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente lavoro.
Art.13.
Le lavoratrici agricole, per fruire dei
benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare
tale qualifica comprovandola con la iscrizione negli elenchi
nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data
di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Art.14.
Nel certificato medico di gravidanza
devono essere riportate: a) le generalità della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove
l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle
quali è addetta, dell'istituto presso il quale è
assicurata per il trattamento di malattia; c) il mese di
gestazione alla data della visita; d) la data presunta del
parto. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti
nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice,
che ne risponde della veridicità. Il certificato
di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle
quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice
rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto assicuratore.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformità
al disposto di cui al primo comma del presente articolo,
il datore di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne
la regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria
quando nel certificato non è indicata la data presunta
del parto.
Art.15.
Per i diritti conseguenti al parto, la
lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento,
al datore di lavoro e all'istituto presso il quale è
assicurata per il trattamento di malattia, il certificato
di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento
medesimo. Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico,
la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato
medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto
e quella che sarebbe stata la data presunta del parto. Si
prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle di cui al precedente
articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici
dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere
direttamente il trattamento economico di maternità.
Art.16.
Il datore di lavoro è tenuto a
rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati
e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta. Il
datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare
le certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato
del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice
è soggetta alla tutela della legge.
Art.17.
Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore,
ricevuto il certificato medico di gravidanza, può
chiedere una visita medica di controllo all'ispettorato
del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione.
Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari
accertamenti specialistici, le relative spese sono a carico
del richiedente.
Art.18.
La lavoratrice nelle condizioni previste
dall'art. 5 lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione
obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre all'ispettorato
del lavoro una domanda corredata del certificato medico
di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato
medico attestante le condizioni previste dalla richiamata
lettera a), nonché ogni altra documentazione che
ritenga utile. Il termine di sette giorni previsto dal sesto
comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo
a quello di ricezione della documentazione completa. All'atto
della ricezione della documentazione, l'ispettorato del
lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia,
una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro
a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il
termine di cui al precedente comma non sia stato emanato
il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la domanda
si considera accolta. L'ispettorato del lavoro è
comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre
il settimo giorno per determinare la durata della astensione
dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato
non sia ancora intervenuto la lavoratrice riprenderà
il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato
medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà,
in ogni caso dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro.
Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'ispettorato
provinciale competente è quello nel cui ambito territoriale
la lavoratrice risiede abitualmente. Le visite di controllo
per il caso considerato nella lettera a) dell'art. 5 della
legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto assicuratore
di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di
laboratorio. Per i casi di astensione dal lavoro indicati
alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia
la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l'istanza
ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della legge, il
provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso
essere adottato entro il termine di cui al secondo comma
del presente articolo. L'emanazione del provvedimento è
condizione essenziale per la astensione dal lavoro, che
decorrerà dalla data del provvedimento stesso. Ferma
restando la facoltà di successivi accertamenti, l'ispettorato
del lavoro può disporre immediatamente l'astensione
dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite
la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'articolo
5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo
nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi
tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità
di adibirla ad altre mansioni. I provvedimenti stabiliti
dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato
del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove
occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento
economico.
Art.19.
La lavoratrice a domicilio, all'inizio
dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire
all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza
redatto nei termini indicati al precedente art. 14, una
dichiarazione del committente dalla quale risulti che sono
state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma
dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni
dovrà altresì risultare dal libretto di controllo
di cui all'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art.20.
Non sono computabili, agli effetti della
durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti
collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi
di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza,
ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera
a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.
Art.21.
Il periodo durante il quale, ai sensi
dell'articolo 14 della legge, il mezzadro, o il concedente,
è tenuto, nei casi di provata necessità, a
concordare l'assunzione di una unità lavorativa,
non può avere durata superiore a quella fissata dalle
lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge stessa.
Art.22.
In caso di permanenza, o di indebita
assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera
durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalità
per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge,
l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità
di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente
al periodo di permanenza al lavoro vietato. L'importo delle
giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice
in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente
dovrà essere rimborsato all'istituto assicuratore.
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi
dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attività
comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto
all'indennità di cui al secondo comma dell'art. 15
della legge ed è tenuta a rimborsare all'istituto
assicuratore l'importo dell'indennità indebitamente
percepita.
Art.23.
E' abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 , recante il regolamento
di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla
tutela delle lavoratrici madri dipendenti dai privati datori
di lavoro.