Legge 9 gennaio 1963,
n. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa
di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n.
860,"Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"
Art. 1
Le clausole di qualsiasi genere, contenute
nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti,
che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro
delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle
e si hanno per non apposte. Del pari nulli sono i licenziamenti
attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenziamento
della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua
la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa,
sia stato disposto per causa di matrimonio. Sono nulle le
dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui
al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate
entro un mese all'Ufficio del lavoro. Al datore di lavoro
è data facoltà di provare che il licenziamento
della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo
comma, è stato effettuato non a causa di matrimonio,
ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b),
c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950,
n. 860.
Art. 2
La nullità dei licenziamenti di
cui all'art. 1 importa la corresponsione, a favore della
lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale
di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari
di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto
per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione
della retribuzione fino alla data del recesso. A tale scopo
il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento dell'invito. Le disposizioni precedenti
si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese
private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi
familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici,
salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici
nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.
(omissis)
Art. 6
Sono fatte salve in ogni caso le condizioni
di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti
collettivi e individuali di lavoro e nelle disposizioni
legislative e regolamentari. Sono abrogati l'ultimo comma
dell'art. 26 e l'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568,
nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con quelle della presente legge.