Ammissione della
donna ai pubblici uffici ed alle professioni.
Art.1
La donna può accedere a tutte
le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la
Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza
limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera,
salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento
della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è
regolato da leggi particolari.
Art.2
La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il
successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio
1920, n. 39 (1), ed ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge sono abrogati.
(1) Recavano norme limitative della
capacità giuridica della donna