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NORMATIVA
Normativa » Norm. Regionale » Accesso all'impiego, P.O. telelavoro e part-time nella pubblica amministrazione

Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.

Art.1

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art.2

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 (1), ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.

(1) Recavano norme limitative della capacità giuridica della donna

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