Legge 10 aprile 1991,
n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro
Art. 1
(Finalità)
1. Le disposizioni contenute nella presente
legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile
e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate
azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Le azioni positive di cui al comma
1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto
di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica
e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione
di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle
scelte professionali delle donne in particolare attraverso
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti
della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo
e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale
delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione
e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi,
a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio
nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne
nelle attività, nei settori professionali e nei livelli
nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare
nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo
di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari
e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità
tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi
1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo
5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo
8, dai centri per la parità e le pari opportunità
a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati,
dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione
professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali
e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali
aziendali o degli organismi rappresentativi del personale
di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 2
(Attuazione di azioni positive, finanziamenti)
1. Le imprese, anche in forma cooperativa,
i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni
sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale
che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo
1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale
di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti
progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette
i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma
1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative
spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve
comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione
delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di
realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono
essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione
del progetto di azioni positive, o di singole parti, in
relazione alla complessità del progetto stesso. La
mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del
beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già
riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera
limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione
è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto
di cui al presente comma.
4. I progetti di azioni positive concordate
dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso
al beneficio di cui al comma 1.
5. L'accesso ai fondi comunitari destinati
alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive,
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, è subordinato
al parere del Comitato di cui all'articolo 5.
6. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province,
i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali,
regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi
del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla
sfera d'azione della propria attività, il Comitato
di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità
di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione
di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini
e donne.
Art. 3
(Finanziamento delle azioni positive
realizzate mediante la formazione professionale)
1. Al finanziamento dei progetti di formazione
finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo
1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli
articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata
una quota del fondo di rotazione istituito dall'articolo
25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
In sede di prima applicazione la predetta quota è
fissata nella misura del dieci per cento.
2. La finalizzazione dei progetti di
formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo
1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno
in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione
regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto
accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di
cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura
proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per
i progetti approvati.
Art. 4
(Azioni in giudizio)
1. Costituisce discriminazione, ai sensi
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento
che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche
in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione
di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino i
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme
di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione
richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno
o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in
cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale
per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi
1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, può promuovere
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410
del codice di procedura civile anche tramite il consigliere
di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente
per territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi
di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione
di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di
atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso,
spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza
della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga
in essere un atto o un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche quando non siano individuabili
in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
il ricorso può essere proposto dal consigliere di
parità istituito al livello regionale, previo parere
non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo
7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione
regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine
di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio
istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.
7. Il giudice, nella sentenza che accerta
le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai
sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale
per la parità competente per territorio, un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza
il giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla
sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del
codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere
da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato
immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle
cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni,
ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e,
nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono
decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di
tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro
comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione
delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo
15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 5
(Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici)
1. Al fine di promuovere la rimozione
dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro
ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso
al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e
di carriera è istituito, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale
per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
d) un componente designato unitariamente
dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo più rappresentative sul
piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle
associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi
sul piano nazionale operanti nel campo della parità
e delle pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente
la commissione centrale per l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni
del Comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche,
economiche e sociologiche, con competenze in materia di
lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente,
dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore
a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni
generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio
del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale
nonchè dell'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in
carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo
è nominato un supplente.
5. Il Comitato è convocato, oltre
che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, quando ne facciano richiesta metà più
uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in ordine al
proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio
e della segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonché
in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato è
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito dei suoi componenti.
Art. 6
(Compiti del Comitato)
1. Per il perseguimento delle finalità
di cui all'art. 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa
utile ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali
relative all'attuazione degli obiettivi della parità
e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo
e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente
incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione
pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità
per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive
da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica
del lavoro, nonché da parte dei soggetti di cui all'art.
2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul
finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il
controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta
attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti
a specificare le regole di condotta conformi alla parità
e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle
discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione
della legislazione vigente in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie
collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione
di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni
pregresse e la creazione di pari opportunità per
le lavoratrici;
h) può richiedere all'ispettorato
del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza
di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti
in materia di lavoro e formazione professionale;
l) redige il rapporto di cui all'art.
10.
Art. 7
(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)
1. Per l'istruzione degli atti relativi
alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni
e per la redazione dei pareri al comitato di cui all'articolo
5 e ai consiglieri di parità, è istituito
un collegio istruttorio così composto:
a) il vicepresidente del Comitato di
cui all'articolo 5, che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero
di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di
giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato
del lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5,
comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parità di
cui all'articolo 8, comma 4.
2. Ove si renda necessario per le esigenze
di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5
possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione
amministrativa ed al supporto tecnico del comitato e del
collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica.
Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza
del Comitato ed è composta di personale proveniente
dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale
del medesimo Ministero. La composizione della segreteria
tecnica è determinata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.
4. Il Comitato ha facoltà di deliberare
in ordine la stipula di convenzioni per la effettuazione
di studi e ricerche.
Art. 8
(Consiglieri di parità)
1. I consiglieri di parità di
cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni
regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale è nominato
un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale
per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con
facoltà di intervenire presso le altre commissioni
circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della
medesima provincia.
3. I consiglieri di parità di
cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione del competente
organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono
essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza
tecnico-professionale di durata almeno triennale nelle materie
concernenti l'ambito della presente legge.
4. Il consigliere di parità di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione
centrale per l'impiego.
5. Qualora si determini parità
di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale
il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati
dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni
circoscrizionali regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri
di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione
delle finalità della presente legge. Nell'esercizio
delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità
sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità
giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni medesime. I consiglieri di parità,
ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di
parità presso gli enti locali regionali e provinciali.
7. Per l'espletamento dei propri compiti
i consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato
del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni
sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione
e promozione professionale.
8. I consiglieri di parità di
cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio,
ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo
4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia
nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo
regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire
nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo
4.
9. I consiglieri di parità ricevono
comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo
5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività.
I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare
il comitato e il consigliere nazionale di parità
su ogni questione ritenuta utile.
10. I consiglieri di parità di
cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni,
sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione
generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale
e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei
consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare
la collocazione del consigliere di parità nell'ambito
del Ministero.
11. Oltre al gettone giornaliero di presenza
per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali,
regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri
di parità gettoni dello stesso importo per le giornate
di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in
ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12. Il consigliere di parità ha
diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti
per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare
questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro, di regola tre giorni prima.
Art. 9
(Rapporto sulla situazione del personale)
1. Le aziende pubbliche e private che
occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un
rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o
di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere
regionale di parità.
3. Il primo rapporto deve essere redatto
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in conformità alle indicazioni definite, nell'ambito
delle specificazioni di cui al coma 1, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Qualora, nei termini prescritti, le
aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'Ispettorato
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più
gravi può essere disposta la sospensione per un anno
di benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Art. 10
(Relazione al Parlamento)
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni,
alle competenti commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della
legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato
di cui all'articolo 5.