Accesso Facilitato - Questa modalità presenta le pagine ed i contenuti con un alto livello di contrasto e con dimensioni di caratteri molto grandi, mentre permane l'impaginazione originale con la barra di navigazione sopra la pagina. Area indicata per ipovedenti e ciechi.
Regione Puglia
Home Page
:: Menù ::
+ Attività
+ Normativa
+ Commissione
+ Servizi
+ Collaborazioni
+ Link Utili
+ Dove siamo
+ Contattaci
+ Archivio News
+ Iniziative passate
This Page Is Valid HTML 4.01 Transitional!
Valid CSS!
ActiveW - Dinamic FrameWork For Web Administration
NORMATIVA
Normativa » Norm. Nazionale

I principi della Costituzione(Art.3, Art.31, Art.37, Art.51)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II
Rapporti Etico-sociali

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Titolo III
Rapporti Etico-sociali

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.


(omiss)

Titolo VI
Rapporti POLITICI

Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.


D.L. 198 dell'11/04/2006
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art.6 della L. 246 del 28/11/2005 >>>

Direttiva del 23/05/2007
Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche >>>

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’NELLA FINANZIARIA per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007) >>>


:: Novità ::





Home | Glossario | Mappa | Credits | Pubblicità | Contattaci
C.P.O. - Via Capruzzi 212, 4° piano, gruppo dei verdi, postazione pari opportunità - 70100 BARI - Tel. 080.5402434 / 080.5402434 - P.IVA: 80017210727