ARTICOLO 1
(Istituzione e finalita' della Commissione)
1. Per il conseguimento delle finalita' previste dall'
art. 3 della Costituzione e dell' art. 2 dello Statuto della
Regione Puglia, e' istituita la Commissione regionale per
l' attuazione dei principi di parita' di trattamento (legge
n. 903 del 9- 12- 1977) e per l' uguaglianza di opportunita'
in materia di lavoro fra i cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette
e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva
uguaglianza fra i lavoratori e lavoratrici; per promuovere
l' accesso al lavoro e la progressione professionale delle
donne.
ARTICOLO 2
(Attribuzioni)
1. La Commissione, in ordine alle finalita' di cui al precedente
art. 1 e per il perseguimento delle stesse:
a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico,
lo stato di attuazione, nella Regione Puglia della legislazione
statale e regione riferita alla condizione femminile in
materia di lavoro e vigila, in particolare, sull' applicazione
effettiva delle norme di parita' in materia di lavoro;
b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su
provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza
diretta o indiretta con la condizione femminile in materia
di lavoro, nelle diverse fasi disvolgimento del procedimento
di approvazione;
c) propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina
regionale al fine di conformarla all' obiettivo dell' uguaglianza
sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;
d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione
rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente.
- promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
- proponendo nelle sedi competenti la la soluzione delle
controversie;
- fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati
e/ o alle loro organizzazioni;
- promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto
dell' autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto
discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia
di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti
interessati siano percettori di reddito individuale non
superiore al triplo della pensione sociale o che facciano
parte del nucleo familiare il cui reddito complessivo non
raggiunga l' importo della pensione sociale moltiplicato
per i membri del nucleo familiare;
e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a
diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile
in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito
e promuovendo un migliore utilizzodelle fonti di informazione;
f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla
condizione femminile in materia di lavoro nell' ambito regionale,
anche al fine di individuare le forme di discriminazione
diretta e indiretta;
g) promuove progetti e interventi intesi:
-ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne
gia' occupate;ad espandere l' accesso delle donne al lavoro;
-a sollecitare programmi di orientamento e di formazione
professionale in grado di determinare condizioni di effettiva
pari opportunita';
h) promuove e sostiene l' adozione di azioni positive definite
con specifici programmi di intervento da aziende ed enti
pubblici e privati verificandone l' esecuzione;
i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate
in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti
nei confronti degli enti competenti;
l) svolge un' azione di collegamento nell' ambito regionale
fra organismi, che operano nel campo della parita' e delle
pari opportunita', istituiti dagli Enti Locali, nonche'
fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalita';
m) promuove un' adeguata rappresentanza delle donne nelle
commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro
e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza
regionale.
2. Le modalita' di attuazione delle attribuzioni di cui
al presente articolo saranno definite da apposito regolamento
elaborato dalla Commissione.
ARTICOLO 3
(Rapporti di collabotazione)
1. La Commissione, nei limiti e secondo le modalita' previste
dall' art. 4 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, sviluppa i rapporti
di collaborazione:
a) con la Commissione europea per la promozione di azioni
positive a favore della donna e con tutti gli organismi
internazionali operanti nel settore;
b) con il Comitato nazionale per l' attuazione di principi
di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici di cui al DM 8- 10- 82 e con
la Commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche
in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;
d) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre
Regioni italiane, nonche' con la Consulta regionale femminile
della Puglia;
e) con gli istituti di ricerca e le universita' della Regione,
anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.
ARTICOLO 4
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione e' composta da:
- 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun
Gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni
femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva
rappresentativita' sociale, con almeno due anni di operativita'
nella regione, impegnate nel campo della parita' e delle
pari opportunita' nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni
sindacali regionali piu' rappresentantive;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni
dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale
dell' Economia e del Lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Associazioni
di cooperative maggiormente rappresentantive;
- 1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;
- il Consigliere di parita' nominato presso la CRI;
- l' Assessore al Lavoro o, su sua delega, il Coordinatore
del Settore Lavoro.
2. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge in sede di prima applicazione e all' inizio di ogni
legislatura successiva.
L' individuazione delle aventi titolo e' compiuta entro
i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del
Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata
dagli interessati.
3. Ogni proposta di candidatura deve essere corredata di
un curriculum dal quale risulti la particolare competenza,
i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti
di cui all' art. 2 della presente legge.
4. Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della
Commissione secondo quanto previsto dalla LR 23- 6- 1978,
n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di rappresentanti
previste nel primo comma del presente articolo.
5. In caso di dimissioni, o decadenza di uno dei membri,
il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro
60 giorni, su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza
della dimissionaria, decaduta o rinunciataria e con le stesse
modalita' previste per le elezioni.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati
esperti, nonche' i funzionari responsabili dell' Osservatorio
del Mercato del Lavoro, della Formazione Professionale e
del Lavoro.
ARTICOLO 5
(Durata, funzionamento e sede della Commissione)
1. La Commissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente
del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza
assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la Presidente
nonche' due Vice Presidenti.
2. Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori
della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
3. La convocazione della Commissione puo' essere altresi'
richiesta da un quinto delle sue componenti.
4. La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono
l' Ufficio di Presidenza.
5. Sulla data di convocazione della Commissione e sugli
argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente
l' Ufficio di Presidenza.
6. Per il proprio funzionamento la Commissione puo' adottare
un regolamento interno.
7. Per la validita' delle sedute della Commissione e' necessaria
la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle
presenti.
8. La Commissione di norma svolge le proprie attivita' organizzandosi
in gruppi di lavoro e tal fine puo' avvalersi, temporaneamente
dell' apporto di esperti esterni.
9. Le componenti la Commissione restano in carica per tutta
la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino
al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.
10. La Commissione, che' e' organo consultivo del Consiglio
e della Giunta regionale, ha sede presso l' Assessorato
regionale al lavoro, che garantisce il necessario supporto
organizzativo per l' espletamento deicompiti della Commissione,
nonche' un funzionario con compiti di segretario.
ARTICOLO 6
(Attivita' della Commissione)
1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma
triennale di attivita' con la indicazione del costo finanziario
e il relativo piano annuale di realizzazione.
2. La Commissione, inoltre, predispone, entro il mese di
febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle
donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente
del Consiglio regionale, che ne cura la trasmissione ai
Consiglieri e la iscrive all' ordine del giorno del Consiglio
per l' esame.
3. I componenti della Commissione hanno diritto di ottenere
dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti
o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati,
nonche' tutte le informazioni necessarie
all' esercizio delle loro funzioni.
4. Alle componenti della Commissione spetta il trattamento
previsto dall' art. 4 della LR 12- 8- 1981, n. 45.
ARTICOLO 7
(Obbligo alla riservatezza)
1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione
nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati
in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela
della riservatezza e del segreto industriale.
ARTICOLO 8
(Collegio per le pari opportunita')
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della
Commissione, nomina il Collegio per le pari opportunita'
composto da:
a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia
di diritto del lavoro e pari opportunita', con funzioni
di coordinamento;
b) il responsabile dell' Ospettorato regionale del lavoro;
c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza
sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel
mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, garantisce
il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per le
pari opportunita'.
3. Il Collegio ha sede presso l' Assessorato al Lavoro.
4. Il Collegio per le pari opportunita' svolge, su richiesta
della Commissione, le funzioni sottoelencate:
a) fornire pareri e consulenze di cui alla lett. d) del
precedente art. 2;
b) elaborare codici di comportamento, previa consultazione
delle parti sociali interessate, diretti a specificare le
regole di condotta conformi alla parita' e ad individuare
le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.
5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette
alla Commissione il testo delle proprie decisioni.
6. In caso di particolare urgenza, il termine e' ridotto
a quindici giorni;
7. Il Collegio dura in carica cinque anni.
8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina
secondo i criteri previsti dall' art. 5 della LR
12- 8- 1981, n. 45.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. All' onere derivante dell' applicazione della presente
legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio
di previsione per l' esercizio finanziario 1990:
PARTE II - SPESA
Variazione in aumento:
Cap. 0953035( cni) " Commissione regionale per le pari
opportunita tra uomo e donna in materia di lavoro competenza
100.000.000 cassa 100.000.000
Variazione in diminuzione:
Cap. 21020010 " Fondo per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione
- spesa corrente competenza 100.000.000, cassa 100.000.000
Data a Bari addi' 30 aprile 1990.